mercoledì 2 luglio 2014

Comodato: bonus ok se registrato Inapplicabilità della detrazione Irpef, a seguito della mancata registrazione del contratto verbale di comodato d'uso gratuito.


Questa la posizione dell’Agenzia nelle migliaia di avvisi di accertamento che i malcapitati contribuenti stanno ricevendo in questi giorni.

La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria si basa sul fatto che possono beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non solo i proprietari ma anche i titolari di altri diritti sugli immobili (tra i quali il comodatario), purché il contratto di comodato sia stato registrato prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Si ricorda che è necessario che le spese siano direttamente sostenute e che la fattura risulti a loro intestata.

Il comodatario come beneficiario - Per fruire della detrazione del 50%, occorre che sussista un giusto titolo di detenzione o possesso dell'immobile. Pertanto, è necessario stipulare un contratto di comodato, debitamente registrato, ed iniziare i lavori solo dopo la registrazione del contratto (è ulteriormente necessario il consenso dei proprietari all'esecuzione dei lavori).
La detrazione del 50% (cfr. art. 16-bis del Tuir, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L.7.8.2012, n. 134; art. 16, D.L. 4.6.2013, n. 63, conv. con modif. dalla L. 3.8.2013, n. 90, e la Guida fiscale al 36%-50% sul sito www.agenziaentrate.it), infatti, si applica anche per le spese sostenute dal comodatario (fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti), purché il contratto di comodato sia stato registrato prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione e gli estremi di registrazione siano indicati in sede di dichiarazione dei redditi nei Quadri relativi al 36-50% (Sezione IIIB).

I familiari conviventi - La detrazione Irpef del 50% - ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir e dell’articolo 16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013 - si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado, affini fino al 2° grado) del proprietario del fabbricato.
A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore, o detentore dell’immobile, può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che:
- sussista la situazione di convivenza (provata, per esempio, dal certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione;
- le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (per esempio, fatture intestate al marito o al figlio, e bonifici emessi da conto corrente del marito o del figlio, intestatari delle fatture).

Qualora al termine dell’intervento si dovesse ottenere un'altra abitazione, suddividendo la pre-esistente, anche tale abitazione rimane di proprietà del genitore-proprietario e la detrazione trova applicazione in favore del figlio convivente (anche se in una delle due case ottenute). Infatti, si tratta in ogni caso di un alloggio a disposizione del nucleo familiaree non occupato da terzi, e in questa situazione non si ritiene necessaria la stipula di un contratto di comodato debitamenteregistrato.

Non è possibile la remissione in bonis – Non è possibile rifarsi alla remissione in bonis, di cui al disposto dell'articolo 2, 1° comma, Dl 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che ha previsto che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
- versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’articolo 11, comma 1 del D.lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
- la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
L’omessa registrazione del contratto di comodato, anche verbale, è, tuttavia, condizione essenziale per accedere alla detrazione del 36%-50%, di cui all’articolo 16- bis del Tuir, aumentata al 50% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013 dall’articolo 11 del Dl sviluppo, e non una semplice inosservanza degli adempimenti formali fiscali. Pertanto, non si ritiene percorribile la sanatoria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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