Bonus Irpef 80 euro a disoccupati e pensionati. Ecco le istruzioni Inps

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Bonus Irpef 80 euro disoccupati
In particolare per i soggetti disoccupati che beneficiano di prestazioni a sostegno del reddito, il bonus Irpef verrà elargito entro la fine del mese di giugno 2014.In questa prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti  negli archivi dell’Istituto, del seguente tenore: “ è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.
Bonus irpef 80 euro pensionati
Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione (in particolare le categorie 029 e 198 relative ai titolari di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, e la categoria 199 relativa ai beneficiari delle prestazioni di esodo prossimi alla pensione, di cui all’ex art. 4, da commi 1 a 7-ter della legge n. 92/2012), aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus irpef da 80 euro  viene  erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice  862 = Bonus 80 euro – cong. credito. L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”.
 Riconoscimento bonus irpef
Il bonus Irpef deve essere riconosciuto in via automatica  sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, ma potranno essere presentate da parte degli assicurati, dichiarazioni/richieste e/o certificazioni   volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e di seguito elencate:


gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito,sono  tenuti a darne comunicazione all’Istituto  che non riconoscerà il credito;

gli assicurati che, oltre ad  essere titolari  di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi  complessivamente considerati non eccedano  la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Si potrebbe verificare altresì l’ipotesi in cui l’assicurato percettore di prestazioni previdenziali nell’anno 2014 abbia intrattenuto anche rapporti di lavoro.

In particolare:

il titolare di  prestazione previdenziale  nel 2014 che, antecedentemente al godimento della stessa  abbia intrattenuto nel corso del medesimo anno un rapporto di lavoro,  può produrre  all’Istituto la relativa certificazione fiscale (modello CUD)  relativa ai  redditi da  lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta  determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. In tale caso l’Istituto terrà conto anche dei dati esposti nella certificazione fiscale prodotta per la determinazione del credito. In assenza di certificazione (modello CUD) per la certificazione dei  redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, la determinazione della spettanza del credito e del relativo importo sarà effettuata in base ai soli dati reddituali a disposizione dell’Istituto, così come chiarito nella circolare 67/2014;

analogamente, l’assicurato che nel corso del 2014 sia stato titolare  di redditi da prestazioni previdenziali e che abbia instaurato un successivo rapporto di lavoro, potrà consegnare al nuovo sostituto di imposta la certificazione fiscale (modello CUD) rilasciata dall’Istituto  relativa alle prestazioni  erogate, che consentirà al nuovo sostituto l’ esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo.

In tutti questi casi il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito irpef, in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito sia a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno sia  a fronte di dati ulteriori di cui l’Istituto entra in possesso. A seguito del ricalcolo potrà verificarsi sia il caso del recupero del credito già erogato da effettuare con i pagamenti successivi sia, invece, il riconoscimento del credito in precedenza non spettante da corrispondere in occasione del primo pagamento utile.  Tali operazioni saranno effettuate centralmente e mensilmente. Le procedure afferenti (pensioni, prestazioni temporanee a sostegno del reddito, personale, …) forniranno entro il 2 di ogni mese alla piattaforma fiscale tutti i dati necessari a determinare il diritto e la misura. La piattaforma fiscale restituirà alle procedure afferenti entro il 7 del mese i risultati riguardanti i soggetti aventi diritto e il credito da pagare.

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