Sai davvero tutto su "Il Regime dei Minimi"? Se la tua risposta è SI allora quest'articolo non fa per te :)


Il regime dei minimi è stato  oggetto di rilevanti modifiche date dall’attuazione del disposto normativo contenuto nell’art. 27 del D.L. 98/2011. Il nuovo regime è entrato in vigore a partire dal 2012 e può essere un importante opportunità da fruttare per quanti di voi stanno pensando, o hanno appena aperto, una partita IVA per l’esercizio di arti o professioni, o di attività imprenditoriale.

Il regime dei minimi è un regime naturale, che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%, utilizzabile da imprenditori e professionisti che intraprendono una nuova attività e che presumono di realizzare un importo di ricavi annui non superiore a 30.000 €, nonché di soddisfare altre condizioni stabilite dalla legge. Inoltre, il regime dei minimi è particolarmente conveniente perché consente la non applicazione dell’IVA, dell’IRAP e degli studi di settore.

Per tutti questi motivi poter applicare il regime dei minimi può essere un ottima opportunità per quanti di voi stiano pensando di intraprendere una nuova attività attraverso l’apertura della partita IVA. Tuttavia, il regime è solo temporaneo quindi è importante conoscere bene i vari requisiti richiesti per la permanenza nel regime. Per questo motivo, ho pensato di esporvi alcuni consigli che ritengo possano esservi utili per per sfruttare appieno il regime dei minimi.

Ambito di applicazione 

Il nuovo regime è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d’impresa o di arti e professioni che soddisfano alcuni requisiti individuati dalla norma. Sono quindi escluse le società, gli enti commerciali, e tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’applicazione del regime avviene barrando l’apposita casella nell’istanza richiesta per l’attribuzione del numero di partita IVA (quadro B del modulo AA9/11).

Requisiti per l’ingresso nel regime 
L’ambito di applicazione del regime dei minimi è circoscritto al rispetto di alcuni requisiti che devono essere soddisfatti nell’anno precedente, o nel triennio precedente rispetto alla verifica annuale che deve essere effettuata. In particolare possono accedere o restare all’interno del regime i soggetti che:
Nell’anno precedente:
Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30.000 Euro.

 E’ bene sottolineare che nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi o compensi relativi alle singole attività. Se, invece, l’attività è iniziata in corso d’anno l’ammontare massimo dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno;

  • Non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato (compresi i co.co.pro).
  • Nel triennio precedente:
  • Non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a Euro 15.000, tenendo conto dei beni acquisiti mediante contratti di appalto o di locazione anche finanziaria. A tale proposito l’amministrazione finanziaria ritiene che i beni strumentali utilizzati solo in parte per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo vadano considerati con riferimento al 50% del corrispettivo;
  • Non aver effettuato alcuna attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve essere prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente (fatta eccezione per la praticantato finalizzato all’inserimento in un albo professionale);

La verifica del limite di ricavi o di compensi, come il riscontro del non aver effettuato cessioni all’esportazione o non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, va attuata avendo a riferimento l’anno solare precedente all’accesso al regime, mentre il requisito relativo ai beni strumentali e all’attività svolta precedentemente è valutato sulla base degli acquisti effettuati nel triennio solare precedente.
Al verificarsi di uno di questi eventi, quindi, il contribuente perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato. Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi effetti dall’anno successivo a quello in cui i suddetti eventi hanno trovato realizzazione. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compensi annui per un importo complessivo superiore ai 45.000 euro. In tale frangente infatti, l’uscita dal regime dei minimi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito o compenso è conseguito.

Chi non può applicare il nuovo regime dei minimi 

Non possono accedervi tutti coloro che:

  • non sono residenti nel Territorio Nazionale;
  • intendono avviare attività che rientrano in Regimi Iva Speciali (settore agricolo, settore dell’editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc);
  • partecipano a Società di Persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza;
  • eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione;
  • conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.

Durata del regime 
Il regime dei minimi prevede una durata di applicazione limita nel tempo e condizionata al rispetto dei requisiti di permanenza. Il regime prevede una durata massima di 5 anni, ed è prolungabile fino al compimento del 35esimo anno, per coloro che allo scadere del quinquennio non abbiano ancora raggiunto questa età.
Esonero dalla disciplina IVA e dall’applicazione delle ritenute d’acconto -  L’applicazione del regime comporta che i contribuenti non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto ala detrazione della stessa sugli acquisti effettuati. In pratica i contribuenti sono considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi del tributo eventualmente loro addebitato (per i contribuenti minimi l’IVA rappresenta un costo). Il soggetto che aderisce al nuovo regime dei minimi deve indicare sulla fattura la seguente dicitura per l’esonero dall’applicazione dell’IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n.98”. Per le prestazioni soggette a ritenuta, i “nuovi” minimi, non subendo la ritenuta d’acconto, è necessario rilasciare anche un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito afferisce a imposta sostitutiva. Eccola: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820”.

La determinazione del reddito 

 Il reddito si calcola con il principio di cassa (differenza fra ricavi e spese al momento dell’effettiva operazione). I contributi previdenziali e assistenziali si deducono dal reddito, al quale si applica l’imposta del 5% sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali. Inoltre, non sono più applicabili le norme del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che non devono più essere calcolate le quote di ammortamento. Infatti, tutto il costo dei beni strumentali acquisiti è deducibile nell’esercizio in cui viene sostenuto.

Adempimenti cui i contribuenti minimi sono esonerati:

  1. liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  2. tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal dPR n. 633 del 1972 e dal dPR n. 600 del 1973;
  3. comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
  4. versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, (IRAP);
  5. compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  6. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd “Spesometro”),
  7. comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (comunicazione operazioni “black list”).


Adempimenti obbligatori per i contribuenti minimi:

  1. numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  2. certificazione dei corrispettivi;
  3. comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell’archivio VIES;
  4. Compilazione della fattura regime dei minimi – I contribuenti minimi devono predisporre una fattura che è leggermente diversa da quelle ordinarie in quanto non devono applicare ne l’IVA e non devono inserire le ritenute a titolo di acconto. A titolo meramente esemplificativo potete scaricare un esempio di fattura di un contribuente minimi nel link sottostante.


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