Rifiuti: le ultime sul nuovo Sistri

Foto: Rifiuti: le ultime sul nuovo Sistri

L’obbligo di adesione al SISTRI è scattato a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. 

Si tratta di un provvedimento improntato – secondo i ministri firmatari – alla “semplificazione amministrativa”, come si legge nel comunicato stampa del Ministro Galletti, che dovrebbe rendere il SISTRI meno burocratico ed allo stesso tempo rafforzarne i principi inderogabili che ne costituiscono il fondamento. 

Per quanto riguarda i contenuti, tra le novità di maggior rilievo si segnala, in primo luogo, l’ulteriore restringimento del novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (art. 1). 
In particolare si legge che risultano obbligati ad aderire al SISTRI: 
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
• Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 c.c., comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggiodi cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006;
• Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.
L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo n. 152/2006.

Oneri contributivi anno 2014
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Una volta effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Iscrizioni e/o modifiche
Tali obblighi di comunicazione al SISTRI sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 15 maggio 2014) le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
L’obbligo di adesione al SISTRI è scattato a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Si tratta di un provvedimento improntato – secondo i ministri firmatari – alla “semplificazione amministrativa”, come si legge nel comunicato stampa del Ministro Galletti, che dovrebbe rendere il SISTRI meno burocratico ed allo stesso tempo rafforzarne i principi inderogabili che ne costituiscono il fondamento.

Per quanto riguarda i contenuti, tra le novità di maggior rilievo si segnala, in primo luogo, l’ulteriore restringimento del novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (art. 1).
In particolare si legge che risultano obbligati ad aderire al SISTRI:
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
• Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 c.c., comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggiodi cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006;
• Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.
L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo n. 152/2006.
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L’obbligo di adesione al SISTRI è scattato a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. 

Si tratta di un provvedimento improntato – secondo i ministri firmatari – alla “semplificazione amministrativa”, come si legge nel comunicato stampa del Ministro Galletti, che dovrebbe rendere il SISTRI meno burocratico ed allo stesso tempo rafforzarne i principi inderogabili che ne costituiscono il fondamento. 

Per quanto riguarda i contenuti, tra le novità di maggior rilievo si segnala, in primo luogo, l’ulteriore restringimento del novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI (art. 1). 
In particolare si legge che risultano obbligati ad aderire al SISTRI: 
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;
• Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 c.c., comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano operazioni di stoccaggiodi cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006;
• Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.
L’art. 1, comma 2, del decreto precisa inoltre che per i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI (o che non vi aderiscano su base volontaria), restano fermi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo n. 152/2006.

Oneri contributivi anno 2014
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Una volta effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Iscrizioni e/o modifiche
Tali obblighi di comunicazione al SISTRI sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 15 maggio 2014) le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
Oneri contributivi anno 2014
I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Una volta effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Iscrizioni e/o modifiche
Tali obblighi di comunicazione al SISTRI sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 15 maggio 2014) le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

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