Jobs Act e contratti di solidarietà, i Consulenti del Lavoro fanno il punto Scritto da: Lavorofisco.it
L’art. 6, comma 4, D.L. 1 ottobre 1996 n, 510, convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, prevede, a favore delle imprese che avviano contratti di solidarietà, una misura agevolativa, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione e per un periodo massimo di due anni, consistente nella riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario di impiego.
La misura varia a seconda dell’intensità della riduzione oraria adottata nel contratto di solidarietà:
per le riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione nella misura del 25%;
per le riduzioni superiori al 30% spetta una riduzione nella misura del 35%.
Un altro aspetto da valutare ai fini del quantum è la dislocazione geografica del datore di lavoro (in base alle aree del Fondo europeo di sviluppo regionale del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988):
per le riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione nella misura del 35%;
per le riduzioni superiori al 30%: spetta una riduzione nella misura del 40%.
L’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione: circostanza che sovente ha reso non utilizzabile per le aziende il beneficio. L’ultimo sblocco di risorse che ha consentito l’utilizzo dell’agevolazione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31/12/2005 (Nota del Ministero del Lavoro protocollo 14/0014668 del 29.10.2008).
La prima novità del Jobs Act (D.L. n. 34/2014) consiste nella rimessione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Finanze, della individuazione dei criteri per determinare i datori beneficiari della riduzione contributiva. In sostanza, gli sgravi contributivi saranno consentiti solo nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l’occupazione.
La seconda novità è rappresentata dal fatto che il predetto Fondo sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro. Il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi INPS provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione “7K” (“Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608″).
Si ricorda infine che la verifica della riduzione dell’orario deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese: le eventuali retribuzioni ultramensili seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.
La misura varia a seconda dell’intensità della riduzione oraria adottata nel contratto di solidarietà:
per le riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione nella misura del 25%;
per le riduzioni superiori al 30% spetta una riduzione nella misura del 35%.
Un altro aspetto da valutare ai fini del quantum è la dislocazione geografica del datore di lavoro (in base alle aree del Fondo europeo di sviluppo regionale del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988):
per le riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione nella misura del 35%;
per le riduzioni superiori al 30%: spetta una riduzione nella misura del 40%.
L’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione: circostanza che sovente ha reso non utilizzabile per le aziende il beneficio. L’ultimo sblocco di risorse che ha consentito l’utilizzo dell’agevolazione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31/12/2005 (Nota del Ministero del Lavoro protocollo 14/0014668 del 29.10.2008).
La prima novità del Jobs Act (D.L. n. 34/2014) consiste nella rimessione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Finanze, della individuazione dei criteri per determinare i datori beneficiari della riduzione contributiva. In sostanza, gli sgravi contributivi saranno consentiti solo nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l’occupazione.
La seconda novità è rappresentata dal fatto che il predetto Fondo sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro. Il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi INPS provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione “7K” (“Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608″).
Si ricorda infine che la verifica della riduzione dell’orario deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese: le eventuali retribuzioni ultramensili seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.
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