Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail

L’Inail, nella Circolare n.16 del 2014, ha confermato che, contrariamente a ciò che avviene per i tirocini lavorativi, non sussiste nessun obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i praticanti negli studi professionali.

La ragione dell’esclusione sussiste nella gratuità dell’istituto del praticantato, anche in presenza di rimborsi spese forfettari.

L’Inail ha però chiarito che nel caso in cui il praticante, oltre alla normale attività presso lo studio, partecipi a corsi di formazione professionale che lo espongano ad un rischio specifico connesso al lavoro, l'obbligo di assicurativo sussisterà  a carico di chi cura i corsi.

La copertura deve essere garantita anche quando, oltre all'attività in studio, il praticante esegua lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardino attività specifiche come la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.

In via generale, invece, per i tirocini l'Inail ha precisato che se non è prevista la partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni e cioè 0,5% per l'artigianato, 0,6% per il terziario, 0,9% per l'industria e 1,1% per le altre attività, così come già avviene dal 2000. In compenso se il tirocinante prende parte all'attività produttiva vera e propria, si deve applicare  il tasso di premio specifico, correlato al tasso di rischio dell'attività. Tassi che in genere sono più alti di quelli "standard" con conseguente incremento del premio assicurativo.

Commenti

Post popolari in questo blog

Imprenditore individuale deceduto: gli eredi del defunto possono continuare l’attività d’impresa?

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.