mercoledì 26 marzo 2014

Disoccupazione speciale edile 2014: requisiti e modalità di accesso

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori del settore edile che abbiano perso involontariamente il lavoro
La disoccupazione speciale edile, prevista dal decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge n. 451 del 1994, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevedendo un alternativo sistema di protezione e sostegno ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro, ovvero l’indennità ASpI e mini-ASpI (cfr. circolare INPS n. 42/2012).

Pertanto, le domande di disoccupazione speciale per l’edilizia potranno essere accettate solo per i licenziamenti intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.


ASpI e Mini-ASpI alternative al trattamento speciale. La riforma degli ammortizzatori sociali ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’introduzione dell’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI nonchè la progressiva abolizione, a far data dal 1° gennaio 2017, del trattamento speciale edile.
In base ai chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2013, il trattamento speciale edile seguirà un percorso di regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, fino alla completa eliminazione a partire dal 1° gennaio 2017. Durante questo periodo, il lavoratore edile licenziato in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 427 del 1975 potrà presentare, in alternativa alla domanda di disoccupazione speciale edile, una domanda Mini-ASpI oppure ASpI, in quanto il trattamento speciale edile è sempre meno favorevole rispetto a tali prestazioni, sia per quanto riguarda l’importo che con riferimento alla durata.
Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 il lavoratore edile licenziato può dunque scegliere, all’atto della presentazione della domanda di disoccupazione, se richiedere il trattamento speciale edile oppure optare per le nuove forme di ammortizzatori sociali perché più favorevoli.
Vediamo cosa succede nel caso in cui il lavoratore scelga il trattamento speciale di disoccupazione edile, il trattamento Mini-ASpI ed infine  l’ASpI..


Disoccupazione speciale edile
La disoccupazione speciale edile è una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore licenziato involontariamente nel settore dell’edilizia ed è riservata ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori di cooperative edili.
In particolare, il trattamento spetta ai lavoratori licenziati per:

  • cessazione dell’attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale;
  • fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.
  • Sono invece esclusi i:
  • lavoratori che si dimettano volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici durante l’intero periodo di maternità fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Lo stesso vale per i lavoratori padri);
  • lavoratori licenziati per motivi non contingenti all’azienda;
  • extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
  • lavoratori parasubordinati;
  • apprendisti;
  • dirigenti;
  • lavoratori titolari di pensione diretta;
  • lavoratori licenziati per fine contratto a tempo determinato;
  • lavoratori che vengano avviati al lavoro tramite un somministratore.



REQUISITI
Il trattamento viene riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell’edilizia nei due anni precedenti la data del licenziamento; sono utili anche i contributi relativi a periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati purché si riferiscano a lavoro effettuato nel settore edile;
dare la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa presso i Centri per l’impiego o all’INPS.


DECORRENZA
La decorrenza del trattamento speciale è collegata alla data di iscrizione al collocamento (legge n. 427/1975) così come segue:
dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa sia resa entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
dal giorno in cui i lavoratori hanno reso la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa negli altri casi.
A seguito dell’abolizione dell’iscrizione dei lavoratori al collocamento, e delle nuove disposizioni per l’accertamento dello stato di disoccupazione (D.L. n° 181 del 21/04/2000) modificato dal (D.L. n° 160 del 19/12/2002), è stato disposto che il trattamento speciale compete dal giorno in cui i lavoratori hanno reso, presso il centro per l’impiego, la disponibilità a svolgere attività lavorativa (Messaggio. n° 160 del 24/02/2003).

DURATA
Il trattamento speciale viene corrisposto:

  • per un massimo di 90 giorni;
  • qualora ricorrano i requisiti anche per il trattamento ordinario di disoccupazione (perfezionamento del requisito delle 52 settimane anche in settori diversi dall’edilizia e del biennio di anzianità assicurativa), terminato il godimento del trattamento speciale si avrà diritto al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori:
  • nove mesi, qualora il lavoratore, alla data di licenziamento superi i 50 anni di età;
  • cinque mesi, qualora non superi alla data del licenziamento i 50 anni di età.

In presenza di particolari requisiti stabiliti dall’art. 11 della legge n. 223/91, ossia, in base all’emanazione di specifico decreto Ministeriale, il trattamento speciale può durare anche 18 o 27 mesi ed è corrisposto, per i primi 12 mesi, nella misura del 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria nei limiti di un importo massimo. Per i periodi successivi nella misura dell’80% del predetto importo..

MISURA DELLA PRESTAZIONE
Il trattamento speciale spetta nella misura dell’80% della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro (fino al 1991 la retribuzione era rivalutata ogni anno, al 1° gennaio, in base all’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Dal 1991 questo meccanismo di adeguamento non si applica più).

Qualora il lavoratore abbia titolo ad entrambi i trattamenti (trattamento speciale ed indennità ordinaria), finito il trattamento speciale, il trattamento ordinario verrà calcolato sulla base della retribuzione lorda percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposto in misura percentuale rispetto a tale retribuzione. La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età è pari al:
60% per un massimo di 3 mesi;
50% per ulteriori 2 mesi;
40% per il periodo restante.
Le stesse percentuali, ma sino ad un massimo di 5 mesi, vengono applicate ai lavoratori che alla data del licenziamento non abbiano superato i 50 anni di età.
L’indennità di disoccupazione ordinaria è soggetta a degli importi massimi erogabili, divisi in due fasce a seconda che la retribuzione mensile lorda percepita durante il rapporto di lavoro superi o meno l’importo fissato anno per anno con decreto.
Con la circolare n° 12 del 29 gennaio 2014 l’INPS ha provveduto ad aggiornare i nuovi importi per la disoccupazione edile. L’importo da corrispondere, per effetto della rivalutazione Istat 2014, è fissato in euro 634,07 che, al netto della trattenuta del 5,84%, è pari ad euro 597,04.


SETTIMANA NATALIZIA
Ai disoccupati che beneficiano del trattamento speciale (o ordinario) in una delle giornate comprese tra il 18 e il 24 dicembre compete, oltre al trattamento relativo al periodo predetto, uno speciale assegno per la decorrenza natalizia di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegno al nucleo familiare.
N.B.: Poiché, come si è visto, la retribuzione presa a riferimento, dal 1991, non è più rivalutata, sempre più spesso l’importo dell’indennità ordinaria finisce per essere più favorevole del trattamento speciale. Pertanto i disoccupati che hanno i requisiti sia del trattamento speciale che dell’indennità ordinaria possono scegliere di percepire per l’intero periodo indennizzabile il trattamento ordinario. Attenzione però, perché questa scelta potrebbe produrre un effetto negativo sul valore della contribuzione figurativa.

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO

L’indennità viene pagata mensilmente direttamente dall’INPS.
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  1. bonifico bancario o postale;
  2. allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
  3. documento di riconoscimento;
  4. codice fiscale;
  5. consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.


Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
L’indennità cessa quando l’interessato:

  • ha percepito tutte le giornate di trattamento;
  • inizia un nuovo lavoro;
  • vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l’impiego ai fini della concessione della prestazione;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).


MODELLO DOMANDA

Tutte le domande riguardanti i trattamenti di sostegno al reddito, vanno presentate obbligatoriamente per via telematica mediante i servizi online dell’INPS. Pertanto, i cittadini con PIN dispositivo fornito dall’Istituto possono inserire, compilare e inviare la domanda di prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, direttamente tramite il portale.
In alternativa, gli interessati possono rivolgersi per la presentazione della domanda ai Caf e Patronati autorizzati dall’INPS che provvedono gratuitamente alla trasmissione telematica della stessa attraverso le funzioni appositamente implementate per tale tipologia di prestazione.

Infine, la domanda di disoccupazione speciale per l’edilizia può essere presentata anche tramite il Contact Center multicanale, telefonando al Numero Verde 803.164 sempreché si disponga del PIN dispositivo.
La domanda va compilata sul modello DS21 e deve essere accompagnata dalla dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro (modello DS22/ED).
Al momento dell’invio della domanda, come già ribadito, il lavoratore licenziato può scegliere se fruire del trattamento di disoccupazione speciale edile oppure richiedere la mini-ASpI o, in presenza delle 52 settimane contributive nel biennio, l’ASpI. In entrambi i casi i 2 trattamenti sono più favorevoli rispetto a quello della disoccupazione speciale edile.

Mini-ASpI

La mini-ASpI è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è alternativa alla disoccupazione speciale per l’edilizia fino al 31 dicembre 2016, dopodiché a partire dal 1° gennaio 2017, come già precisato, il trattamento speciale sarà definitivamente abrogato.
Il requisito che il lavoratore licenziato dal settore edile deve possedere al momento della presentazione della domanda mini-ASpI consiste nell’avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la data del licenziamento.


A CHI SPETTA
Il trattamento Mini-ASpI, che sostituisce di fatto la disoccupazione speciale per l’edilizia e la disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti, spetta ai:

  1. lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi gli apprendisti;
  2. soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  3. personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  4. lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato non rientranti nelle categorie professionali del personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all’elenco allegato alla circolare INPS n. 22 del 13 febbraio 2012;
  5. dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  6. lavoratori a tempo determinato della scuola;
  7. lavoratori dipendenti del settore edile;
  8. lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale o misto.



DURATA
La durata massima del trattamento della nuova prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati nel settore edile è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Esempio: se il lavoratore nell’arco del 2012 lavorò per 40 settimane, la durata dell’indennità non potrà superare le 20 settimane, ovvero i 5 mesi.
E’ prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.


IMPORTO E CALCOLO
L’indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2014 all’importo di 1.192,98 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.192,98 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge, per il 2014 pari ad euro 1.165,58.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

ASpI
In alternativa alla Mini-ASpI, il lavoratore licenziato nel settore edile può, al momento della presentazione della domanda, richiedere il riconoscimento della nuova prestazione a sostegno del reddito denominata ASpI, se possiede almeno 52 settimane contributive versate nell’arco del biennio precedente la data di cessazione dell’attività lavorativa (es. licenziamento intervenuto giorno 01/01/2014: il biennio in cui maturare le 52 settimane contributive farà riferimento al periodo retroattivo sino al 02/01/2012).

A CHI SPETTA

L’ASpI viene estesa anche ai dipendenti del settore edile e ai soci lavoratori di cooperative sempre del settore edilizio, inquadrati con:
contratto a tempo determinato o indeterminato;
contratto di formazione e lavoro;
contratto di apprendistato;
personale artistico.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione involontario;
  • possano far valere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione;
  • possano far valere almeno un anno di contribuzione (52 settimane) contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
  • siano in possesso della capacità lavorativa, ovvero non abbiano malattie in corso che provochino la temporanea inabilità al lavoro.



DURATA

La durata dell’ASpI può essere al massimo di:
8 mesi, per i lavoratori con un’età anagrafica inferiore a 50 anni;
12 mesi, per i lavoratori con un’età anagrafica pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni;
14 mesi, per i lavoratori con un’età anagrafica pari o superiore a 55 anni.
IMPORTO E CALCOLO
Gli importi e le modalità di calcolo sono analoghi a quelli previsti per la Mini-ASpI



NUOVA ATTIVITA’

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

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