Così stabilisce la Cassazione Tributaria ordinanza del 26 marzo 2014.....
Le spese sostenute dall’avvocato, ad esempio, per le trasferte di lavoro o per i compensi ai domiciliatari, non rilevano ai fini della sottoponibilità all’IRAP dei suoi redditi professionali. Né assumono valore decisivo gli esborsi per personale dipendente, ove si tratti di importi modesti. È quanto emerge dalla brevissima ordinanza 26 marzo 2014 n. 7153 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Ufficio affermando la spettante. Ebbene, la Sesta Sezione Civile – T, condividendo il parere del consigliere relatore, ha dichiarato infondato il ricorso depositato dalla difesa erariale e confermato, per l’effetto, il verdetto pro-contribuente espresso dai giudici tributari di Pescara.
Nelle brevi motivazioni dell’ordinanza si legge: “Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista. Fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto — ad esempio - le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte”.
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