Contributo Credito d’imposta
Il beneficio in esame spetta alle imprese con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone/di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. In sede di conversione in legge è stata ampliata la tipologia di soggetti beneficiari, che ora comprende anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tal caso, il credito d’imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti): a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al D.M. 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA) e infine ai costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti/ottenuti in licenza da fonti esterne.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 2,5 milioni e comunque nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili (pari a € 600 milioni per il triennio 2014 – 2016) nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo d’imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, l’agevolazione è ridotta dal 50% al 40%, sempreché permanga la spesa incrementale.
Il credito d’imposta va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione
Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti): a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative al personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo; alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al D.M. 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA) e infine ai costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti/ottenuti in licenza da fonti esterne.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 2,5 milioni e comunque nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili (pari a € 600 milioni per il triennio 2014 – 2016) nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo d’imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, l’agevolazione è ridotta dal 50% al 40%, sempreché permanga la spesa incrementale.
Il credito d’imposta va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione
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