Bonus mobili, gli arredi devono costare meno della ristrutturazione


Il decreto emergenza casa pubblicato in Gazzetta ripristina anche la possibilità per le imprese generali di eseguire le lavorazioni specialistiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 47/2014 sull’emergenza casa torna il vincolo di spesa per chi intende acquistare mobili ed elettrodomestici dopo aver effettuato una ristrutturazione e viene cancellato l’obbligo del subappalto per le imprese generali che vogliono realizzare anche le lavorazioni specialistiche.
Ma vediamo nel dettaglio l’impatto delle due novità.

Bonus Mobili
Nel conteggio della detrazione del 50% sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, il prezzo degli arredi non può essere superiore a quello della ristrutturazione. Il tetto massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro potrà quindi essere raggiunto solo se sono stati sostenuti costi maggiori per l’intervento di ristrutturazione.

Il vincolo di spesa era stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014, ma si era tentato di rimuoverlo con una serie di norme che però non hanno completato il loro iter, creando una serie di incertezze. La prima versione del decreto sull’emergenza casa aveva nuovamente provato ad eliminare il vincolo di spesa, ma per motivi di coperture finanziarie anche questa volta il tentativo non è andato a buon fine.

Restano invece immutate le altre condizioni per richiedere la detrazione. Tra i mobili che possono beneficiare delle detrazioni ci sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Possono invece essere conteggiate le spese per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.

Rientrano tra gli elettrodomestici agevolabili: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori, elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Qualificazione delle imprese
Dal decreto sull’emergenza casa sparisce anche la norma che congelava gli effetti del Decreto Qualificazioni, mettendo ordine nel settore degli appalti, in attesa che fosse individuata una soluzione definitiva per la disciplina della qualificazione delle imprese.

Il Decreto Qualificazioni torna quindi operativo. Ciò significa che l’impresa che si aggiudica un appalto e che possiede la qualificazione nella categoria prevalente, cioè quella di importo più elevato tra tutte quelle che costituiscono il lavoro, può eseguire tutte le lavorazioni dell’appalto e non solo gli interventi relativi alle categorie per le quali dimostra di possedere la qualificazione.

Sono inoltre annullati i limiti di qualificazione per le imprese che subappaltano più del 30% dell’importo di una categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, o più del 40 % nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. La norma annullata avrebbe consentito all’impresa affidataria di utilizzare i lavori subappaltati non solo ai fini della qualificazione nella categoria prevalente, ma anche per la qualificazione nella categoria scorporabile. Oltrepassando il limite del 30 o 40%, la parte eccedente non avrebbe potuto essere sfruttata ai fini qualificatori. La stessa percentuale del 30 o 40% non avrebbe inoltre potuto essere interamente destinata ad ottenere la qualificazione nella categoria scorporabile, potendo al massimo essere ripartita tra la categoria prevalente e quella scorporabile. (riproduzione riservata)

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