Vendita di farmaci senza prescrizione medica presso esercizi commerciali: i chiarimenti del MiSE
Il titolare dell'esercizio commerciale, nel quale viene inserito il reparto per la vendita dei farmaci in oggetto, non deve essere necessariamente un farmacista e può affidare a un altro soggetto la gestione del reparto stesso. Quest'ultimo è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione n. 6456 del 15 gennaio 2014 risponde a un quesito in merito alla vendita di farmaci non soggetta a prescrizione medica.
Il quesito
Nello specifico una Provincia fa presente di aver ricevuto da parte di una società, una comunicazione per la vendita al pubblico di farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica presso gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il cui titolo autorizzatorio è però intestato a un soggetto diverso da quello indicato nella comunicazione stessa, ovvero il titolare dell'esercizio commerciale.
Chiede, dunque:
di chiarire se, ferma la necessaria presenza di farmacisti impiegati, il soggetto abilitato a presentare la comunicazione di vendita al pubblico dei farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica debba necessariamente coincidere con il titolare dell'esercizio commerciale o possa essere anche un soggetto diverso da quest'ultimo.
nell'eventualità che altro soggetto possa presentare tale comunicazione chiede come lo stesso potrebbe tenere l'iscrizione al registro delle imprese senza titolo autorizzatorio per la vendita al dettaglio e soprattutto come potranno essere accertati i requisiti morali all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali, di cui all'art.61,D.Lgs. 59/2010.
Disposizioni finali
Il Ministero conferma che l'inizio dell'attività di vendita dei farmaci in oggetto in esercizi commerciali diversi dalle farmacie è soggetta a una preventiva comunicazione al ministero della salute, alla regione e al comune in cui ha sede l'esercizio.
Il titolare dell'esercizio commerciale, nel quale viene inserito il reparto per la vendita dei farmaci in discorso, non deve essere necessariamente un farmacista. Inoltre è ammissibile che il titolare dell'autorizzazione commerciale affidi a un altro soggetto la gestione del reparto per la vendita dei farmaci (circostanza da indicare nella comunicazione).
Iscrizione al registro delle imprese - l'affidamento in gestione di un reparto sfugge alle previsioni dell'art.2556 del c.c. che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese "dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda" ed impone ad essi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Solo in caso di cessione di ramo d'azienda ( trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche da un punto di vista fiscale), sorge l'obbligo del rispetto dell'art.2556 c.c con l'obbligo di contratto formale e deposito al Registo dell Imprese per l'iscrizione.
Il Ministero rileva, comunque, che nel caso in cui un soggetto prenda in affido un reparto di un esercizio commerciale, lo stesso svolge comunque un 'attività economica e quindi è obbligato all'iscrizione nel Registro delle Imprese
Requisiti per accesso all'esercizio delle attività commerciali - il soggetto interessato deve rispettare i requisiti di onorabilità prescritti nel caso della sola vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare (Dlgs 59/2010, art.71, co.1)
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