Riepilogate le novità contenute nel modello CUD 2014

CUD 2014. Il punto di Assonime


Con l’avvicinarsi dell’imminente scadenza del 28 febbraio 2014 per il rilascio del modello CUD 2014 - approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2014 – Assonime (circolare n. 4/2014) ha fornito un attento riepilogo delle novità più rilevanti rispetto allo scorso anno. La prima modifica che salta immediatamente all’occhio è la grafica; da quest’anno infatti le istruzioni per la compilazione sono dotate di una copertina che funge da “indice” per gli argomenti, al fine di rendere più agevole la loro individuazione all’interno delle istruzioni e facilitare i sostituti d’imposta nella compilazione dei campi. Le principali modifiche, sottolinea la circolare, sono state determinate dalla mutata disciplina delle detrazioni per le ONLUS e per i partiti e i movimenti politici, nonché dalla ridefinizione delle modalità di fruizione del regime agevolato per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività. Illustriamone le novità principali.

Parte A
Dati generali

 L’unica modifica presente nella Parte A “Dati generali” del modello CUD 2014 riguarda il campo 11 “Eventi eccezionali”. In tale campo, infatti, è stato inserito il codice 2 riferito agli alluvionati della Sardegna, mentre il codice 7 è diventato codice 4. Con il codice 3, invece, si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2013, della sospensione dei versamenti tributari in favore dei contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa.

Parte B
Dati fiscali

 Le maggiori novità contenute nel modello CUD 2014 si riscontrano nella Parte B (“Dati fiscali”) per effetto dei diversi provvedimenti normativi succedutisi nel corso del 2013 che hanno inciso sulla determinazione del reddito imponibile. In particolare, nel campo 102 “Detrazioni per carichi di famiglia”, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro, a meno che il sostituto – ricorrendone i presupposti – non abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo di imposta. Le detrazioni vanno indicate nelle Annotazioni con il codice AC (di nuova istituzione), se riproporzionate. Mentre nei campi da 120 a 127 vanno riportati i dati relativi alla previdenza complementare che, da quest’anno, sono stati ampliati per consentire di riportare informazioni aggiuntive che consentono ai dipendenti i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD non conguagliati di evitare di commentare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Particolare attenzione viene riservata anche alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti e movimenti politici, che godono di una maggiore detrazione di imposta (24% in luogo del 19%). È presente anche un nuovo sconto d’imposta del 19% riguardante le somme corrisposte al Fondo per l’ammortamento di titolo di Stato. Con riferimento ai campi che vanno da 251 a 255, occorre indicare gli importi relativi alle componenti accessorie alla retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato. Da quest’anno, come precisato in premessa, vi è la possibilità peri contribuenti (lavoratori con redditi fino a 40.000 euro annui nel 2013) di poter optare tra l’imposta sostitutiva del 10% e la tassazione ordinaria.

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