Il 28 febbraio 2014 si presenta la Comunicazione dei dati IVA del 2013
Il 28 Febbraio c.m. è l'ultimo giorno utile per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, della comunicazione dei dati IVA relativi al 2013.
Modalità di esecuzione
Il modello di comunicazione annuale IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno. La presentazione può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite intermediari abilitati.
L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono invece esclusi dall'adempimento:
Nel modello il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'IVA dovuta o a credito.
Non vanno indicati invece:
Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.
Modalità di esecuzione
Il modello di comunicazione annuale IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno. La presentazione può avvenire direttamente a cura del contribuente o tramite intermediari abilitati.
L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono invece esclusi dall'adempimento:
- i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio;
- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda)
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.
Nel modello il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'IVA dovuta o a credito.
Non vanno indicati invece:
- le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (per esempio, il calcolo definitivo del pro rata), oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.
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