Dubbi? lo Studio Commerciale Semeraro ti illustra, circa l'IVA 2014, differenze intercorrenti fra Comunicazione e Dichiarazione
Entro febbraio bisogna effettuare la Comunicazione IVA mentre dal primo del mese si può presentare anche la Dichiarazione annuale o Base: modelli e istruzioni dall'Agenzia delle Entrate.
Modelli IVA 2014
Modelli e istruzioni per la Dichiarazione e Comunicazione IVA 2014 in vista delle prime scadenze: è tutto disponibile online sul sito dell‘Agenzia delle Entrate a diposizione dei contribuenti che devono effettuare i relativi adempimenti mensili e annuali. Vediamo in questo articolo i link diretti ai modelli da scaricare, le istruzioni per l’invio entro i termini di scadenza e tutti i casi particolari in cui scattano le esenzioni dagli obblighi.
Comunicazione IVA
La Comunicazione annuale sui dati IVA – esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato – si effettua entro il 28 febbraio. Devono presentarla di norma tutte le Partite IVA, ma sono esclusi: enti pubblici; soggetti sottoposti a procedure concorsuali; persone fisiche con volume di affari 2013 entro i 25mila euro; contribuenti in regime dei minimi; chi presenta Dichiarazione in forma autonoma entro febbraio. Chi è chiamato alla trasmissione, deve compilare apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni pubblicate con provvedimento emesso il 15 gennaio 2014.
Scarica: Modello 2014 per la Comunicazione IVA
Una volta effettuata la comunicazione, entro 5 giorni l’Agenzia delle Entrate invia attestazione di avvenuto ricevimento (non è prevista la possibilità di rettifica o integrazione: i dati definitivi saranno poi inseriti nella Dichiarazione IVA annuale). In caso di mancata o incompleta comunicazione scatta una sanzione da 258 a 2.065 euro (articolo 11 Dlgs 471/97).
Dichiarazione IVA
Devono presentare la Dichiarazione annuale le Partite IVA che esercitano attività d’impresa, professionali o artistiche. L’obbligo riguarda sia i contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma sia coloro che la presentano in forma unificata (nel modello UNICO). La Dichiarazione IVA si presenta per via telematica, su Fisconline/Entratel o tramite intermediari abilitati, dal 1° febbraio fino al 30 settembre 2014. Per ritardi entro 90 giorni sono previste sanzioni (eventualmente ridotte se versare spontaneamente), dopodichè la Dichiarazione di considera omessa. In caso di errori, entro i termini si può presentare nuova dichiarazione barrando la casella “correttiva dei termini“, se sono scaduti (ravvedimento operoso) si presenta dichiarazione integrativa, “a favore” se c’è un credito d’imposta o in aumento.
IVA Base 2014 è invece il modello semplificato, utilizzabile in alternativa a quello ordinario, con gli stessi termini e modalità di tramissione:
Modello IVA Base 2014
Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA 2014 , tra gli altri, i contribuenti in regime dei minimi, i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972, gli esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimenti e attività simili che non hanno optato per l’applicazione IVA nei modi ordinari e le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti IVA.
Sono inoltre esentati: residenti in altri stati UE se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo d’imposta; soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 398/1991); domiciliati o residenti fuori UE non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972); che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. esonero non si applica se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili (pur riferite ad attività in contabilità separata), ha registrato operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972), effettuato acquisti con imposta dovuta dal cessionario (es.: oro, argento puro, rottami).
Opzione Dichiarazione IVA autonoma
Società di capitali e soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013.
Società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno.
Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione IVA di gruppo.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto.
Soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972).
Particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di UNICO.
I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).
I soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, o che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
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