martedì 18 febbraio 2014

Bonifici dall'estero : Lo Studio Commerciale Semeraro ti illustra come evitare la ritenuta del 20%



Regalino del defunto Governo Letta. E’ entrata in vigore la nuova normativa che introduce una ritenuta del 20% sui bonifici bancari e flussi simili che i cittadini italiani ricevono dall'estero.

Dal 1 febbraio 2014, infatti, è in vigore la norma del DL 167/1990 (art. 4 comma 2) modificato dalla legge 97 2013 che prevede che i bonifici dall'estero sul conto corrente del contribuente (persona fisica) vengano automaticamente tassati del 20% dalla Banca presso cui viene effettuato il movimento.

Ma perché è stata introdotta quest’ennesima tassa? Secondo il Governo Letta potrebbe trattarsi di una prestazione reddituale. Detta in altre parole, questi soldi arrivano perché noi abbiamo fatto un qualche tipo di lavoro e in questo modo ci viene pagato. Il contribuente onesto già paga le tasse su questo importo, se è legato proprio ad un’attività professionale (ad es. vendo un mio prodotto negli Stati Uniti, incasso il pagamento e ci pago le tasse), ma in questo modo il Governo tenta di stanare anche i soliti “furbetti” che non pagano le tasse, tassando anche coloro che non dovrebbero farlo.

Per usare le parole di Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, in Italia è stato introdotto il concetto di presunzione di colpevolezza. Far pagare a tutti, a meno che non si dimostri che quel bonifico non deriva da un’attività professionale. Ciò avviene in quanto si presume che tali somme siano redditi da capitali esteri o redditi diversi cioè di origine patrimoniale, originati da attività finanziarie del contribuente stesso situate all’estero.  Insomma, ci troviamo davanti a una trattenuta che va a mettere le mani in tasca anche al contribuente il cui importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma unicamente patrimoniale.

Come evitare la ritenuta all'ingresso
Le somme  non soggette alla  tassazione alla fonte   sono le seguenti:

  •  Redditi di impresa
  •  Redditi da lavoro autonomo

Dato però che le banche sono tenute in quanto intermediari finanziari ad adempiere a precisi obblighi di monitoraggio fiscale e antiriciclaggio,come da provvedimento dell'Agenzia, in realtà  il meccanismo di ritenuta automatica  si applicherà  su  tutti bonifici dall'estero  nei conti correnti intestati a persone fisiche  e ciò rischia di avere un forte impatto sui rapporti bancari di una vasta tipologia di contribuenti  con entrate dall'estero che nulla hanno a che fare con i redditi  esteri.  Vi possono essere  ad esempio i casi di somme inviate in Italia da figli residenti all'estero  ai genitori o restituzioni  di finanziamenti precedenti,  ecc.
La ritenuta sui bonifici esteri è evitabile solo previa presentazione alla banca di una autocertificazione che non si possiedono  attività o immobili all'estero come persone fisiche, eventualmente corredata da copia del Modello  RW o dall'intera dichiarazione dei redditi dell'interessato .

In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento

Complesso, però, il meccanismo che prevede un ruolo primario al funzionario di banca che deve ricevere la dichiarazione del contribuente e valutarla. In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il contribuente avrà tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.

I BONIFICI TASSATI

In conclusione ricordiamo che sono assoggettate a ritenuta d'ingresso, i bonifici provenienti dall'estero che siano rappresentativi delle seguenti fattispecie impositive:


  • gli interessi e proventi, diversi da quelli bancari, derivanti dall'impiego di capitali all'estero;
  • le rendite perpetue e i compensi per le prestazioni fideiussorie, conseguite al di fuori dell'Italia;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, terreni edificabili e partecipazioni qualificate, detenuti all'estero;
  • i redditi derivanti dai canoni di locazione, concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili all'estero e quelli di natura fondiaria, ivi compresi i canoni dall'affitto di terreni per usi non agricoli;
  • i proventi conseguiti dalla locazione, affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, comunque, detenuti all'estero.


Nessun commento:

Posta un commento