giovedì 30 gennaio 2014

In ritardo con la mini Imu? Ecco come fare

E’ scaduto venerdì 24 gennaio il termine ultimo di pagamento della mini Imu, cui erano chiamati i residenti, proprietari di prime case e terreni agricoli, residenti in uno di quei 2.400 Comuni di Italia che hanno deciso di innalzare l’aliquota Imu 2013 dal 4 per mille, quella base stabilita dallo Stato, al 5 o 6. Circa 10 milioni gli italiani che avrebbero dovuto presentarsi all'appuntamento.

Ma chi non è riuscito a presentarsi puntuale all'appuntamento con il versamento della mini Imu, lo scorso venerdì, potrà procedere a saldare il conto attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso.

Una prima soluzione, applicabile dal 25 gennaio 2014 al 07 febbraio 2014, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento della mini imposta, può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo, dal
giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 28 gennaio 2014 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4).
Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
L’ultima soluzione passati i 30 giorni e cioè dal 24 febbraio 2014 in avanti, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2013, e cioè entro il 30 giugno 2014, scontando una sanzione ridotta pari al 3,75% .

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

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