venerdì 31 gennaio 2014

Certificazione di crediti e rilascio del Durc: Istruzioni del Ministero


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, recentemente, definito la piattaforma informatica per la certificazione e consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della P.A., valida anche ai fini della richiesta di Durc ai sensi all’art. 13bis, comma 5 del decreto-legge 9/5/2012 n. 52 (Spending Rewiev) convertito dalla legge 6/7/2012, n. 94.

Con la norma in argomento veniva prevista la possibilità, per l'impresa, in difetto nei versamenti realivi ai contributi tributari e di lavoro, di ottenere un Durc utilizzando propri crediti certi vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Successivamente, in riferimento alla norma primaria, era stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

L’INPS ha chiarito, con circolare n.16 del 30/01/2014, che il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

Modalità di rilascio del Durc
Il Durc emesso presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.
In ragione di ciò, in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del Durc, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”.
Lo scambio delle notizie tra le strutture territoriali di ciascuno degli Enti coinvolti in ordine all'importo del debito accertato dovrà avvenire con PEC.
Ricorrendo tale condizione, il Durc dovrà essere emesso con l’attestazione di regolarità pur in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria consolidatasi alla data dell’emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la verifica interessi un’impresa del settore edile.
Nel campo note dell’istruttoria Inps devono essere riportati, altresì:
- la specifica che l’emissione del Durc avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”;
- il “Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”.

Compensazione di somme iscritte a ruolo
La certificazione “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato i decreti di attuazione, rispettivamente del 25 giugno e del 19 ottobre 2012, per consentire la piena operatività delle previsioni normative.

Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari
La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul Durc affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione.
L’avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del medesimo Durc.
Ove all’esito della nuova verifica sia accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il decreto stabilisce che la cessione o anticipazione possono essere effettuate a condizione che il creditore sottoscriva contestualmente apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito contributivo rilevato con il Durc, la delegazione di pagamento opererà a copertura parziale del medesimo importo.
Il pagamento dovrà essere effettuato dalla banca o dall’intermediario finanziario utilizzando le stesse modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo nei confronti dell'Inps da parte del titolare del credito.
Tenuto conto tuttavia che in tal caso il pagamento è effettuato da un soggetto terzo – banca o intermediario finanziario –, la compilazione del modello F24 dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012.

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