Pronta la rottamazione delle cartelle esattoriali



C'è una novità nel maxiemendamento alla legge di Stabilità che riguarda chi ha debiti col fisco.

È stata ribattezzata la "rottamazione delle cartelle esattoriali", ed equivale all'azzeramento degli interessi sulle cartelle esattoriali. Il provvedimento riguarderà le cartelle affidate ai concessionari della riscossione (Equitalia su tutti) fino al 31 ottobre 2013. Su queste  bisognerà pagare l'intero importo iscritto a ruolo e quello residuo, nonché le sanzioni, ma non saranno dovuti gli interessi di mora.

La condizione: versare il 50% della somma
Entro il 30 maggio 2014 i concessionari della riscossione avviseranno i contribuenti debitori interessati alla definizione agevolata, che per aderire dovranno versare il 50% delle somme richieste. Il restante importo dovrà essere versato entro il 16 settembre del 2014. Restano inoltre dovuti i dazi e i tributi propri dell'Unione europea e quelli che derivano da condanne della Corte dei conti.

Serve un decreto ministeriale
Il maxiemendamento che contiene la misura è stato aprpovato ieri con voto di fiducia al Senato, e dovrà passare oggi l'esame della Camera (ma il sì è scontato). Nonostante ciò il provvedimento non sarà immaediatamente operativo. Per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali servirà un modello ad hoc e le istruzioni di pagamento. Bisognerà dunque attendere un decreto del ministero dell'Economia.
L'ultima volta - quando il governo ha approvato la rateazione dei debiti col fisco fino 120 rate - i contribuenti hanno atteso il decreto per sei mesi.

In particolare, tale intervento riguarderà i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Relativamente a questi ruoli, i debitori potranno estinguere il debito senza il pagamento di interessi, mentre occorrerà pagare integralmente la somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure la residua somma ancora dovuta, nonché le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di remunerazione del servizio di riscossione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999. (Italia Oggi del 27 novembre 2013, pag. 27, di Roberto Rosati)

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