Lavoro accessorio. Tabaccai in prima linea per i voucher ed in caso di persona giuridica è necessario compilare preventivamente il modulo “SC53” per acquistare i voucher
I buoni lavoro (c.d. voucher), utilizzati per compensare i lavoratori che prestano un’attività accessoria e occasionale, possono essere acquistati e riscossi anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa. I rivenditori saranno individuabili tramite un’apposita vetrofania. In particolare, i committenti che intendono acquistare i voucher devono presentare agli esercenti abilitati la propria tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale. Qualora si tratti di una persona giuridica (società, enti, cooperative) è necessario compilare preventivamente il modulo “SC53”, scaricabile dal sito www.inps.it, e consegnarlo, unitamente a un certificato camerale, alla sede INPS competente, che procederà all’acquisizione della delega: ciò consentirà al delegato di acquistare i voucher in nome e per conto della società delegante.
Il lavoro accessorio è stato recentemente rivisitato dalla riforma Fornero (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012), il quale ne ha ristretto l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). In sostanza, sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i 5.000 € nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. Inoltre, la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.
I buoni lavoro possono essere acquistati in una sola operazione da € 100 a € 1.000 del valore di € 10 o in formato “multiplo” fino a un valore di € 500 cadauno. Da notare che per ogni operazione di acquisto è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.
Prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro il committente deve, con l’ausilio di un Consulente del lavoro, procedere all’attivazione dei buoni, comunicando in via telematica all’INPS: il proprio codice fiscale, la tipologia di committente, l’attività svolta, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. Tale comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. La mancata attivazione è punita con l’applicazione della “maxisanzione”, da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore. Il committente può, con analoga procedura telematica, comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione in merito al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività, nonché chiedere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati. L’operazione di comunicazione necessaria per l’attivazione del buono lavoro è altresì indispensabile per la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
La riscossione dei voucher da parte del prestatore presso i rivenditori autorizzati è possibile dal secondo giorno successivo a quello di fine della prestazione lavorativa ed entro un anno dal giorno di emissione. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
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