giovedì 28 novembre 2013

La dichiarazione dei redditi in bianco non è “omessa”



La presentazione di una dichiarazione dei redditi “bianca”, priva degli elementi reddituali e contenente solamente i dati identificativi del contribuente, non può considerarsi omessa (Sentenza CTP di Brescia n. 71/05/13 del 12 agosto 2013).
Si può essere puniti se si presenta una dichiarazione dei redditi non compilata come si dovrebbe? Di primo acchito, per i non addetti ai lavori, la risposta sembrerebbe scontata: ovviamente sì che si sarebbe puniti. E, invece, pare proprio di no.



E’, infatti, notizia di questi giorni circa una sentenza emessa l’estate scorsa con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha dato ragione ad un contribuente che aveva presentato l’atto non completamente redatto. In estrema sintesi, si è guardato più all’apparenza che alla sostanza. Infatti, ha sentenziato il CTP bresciano che sarebbe stato ben diverso se la persona non si fosse curata di presentare la dichiarazione. In quel caso sì che sarebbe stata omessa. Va da sé che un tale pronunciamento ha innescato un intenso dibattito per le implicazioni che potrebbe portare a livello nazionale. Nel Paese dei “furbetti” si potrebbe ricorrere alla dichiarazione in bianco – ovviamente debitamente firmata e con almeno dei dati fondamentali inerenti al contribuente – per evitare di indicare tutto e subito.
Vediamo meglio il contenuto di questa sentenza – la numero 71/05/13 datata 12 agosto 2013 – che sta facendo tanto discutere. Il tutto è stato “innescato” da un contribuente che aveva presentato la sua dichiarazione parzialmente compilata; pare ci fosse tutto “eccetto” i dati inerenti al reddito. L’Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto l’atto aveva ritenuto che non fosse evidentemente valido e che non avesse alcun valore presentata in questo modo così che il contribuente era stato sanzionato. Quest’ultimo, tuttavia, convinto di essere nel giusto e considerando che la Legge prevede la possibilità di un’integrazione successiva alla consegna della dichiarazione stessa, aveva promosso ricorso immediatamente alla Ctp di competenza, per l’appunto quella di Brescia. Esaminati tutti gli incartamenti la Commissione non solo ha accolto il ricorso, ma ha anche condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare le spese legali. L’Agenzia delle Entrate aveva asserito che la dichiarazione incompleta com’era stata presentata non potesse essere considerata valida e che, “a cascata”, non essendo valido il primo atto non sarebbe potuto esserlo neanche uno successivo relativo ad una eventuale integrazione circa il primo; di conseguenza per l’ente aver presentato una dichiarazione in quel modo era come non averla per nulla presentata.

Da parte sua, il diretto interessato riteneva di aver operato correttamente, poiché la Norma in materia gli consentiva poi di porre rimedio ad eventuali mancanze od inesattezze e che quindi non lo si poteva tacciare di omessa dichiarazione. E di questo avviso è stata anche la Commissione Tributaria Provinciale che ha dato ragione a lui e “bocciato” l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima per la CTP “avrebbe potuto tutelarsi in tal senso con banali modifiche dell’applicativo, finalizzate al non accoglimento di dichiarazioni non compilate in determinati campi” ma di certo non giudicare come se il contribuente non avesse assolto al suo dovere; viene inoltre rimarcato nella sentenza come “La dichiarazione de qua dovesi considerare validamente presentata in quanto accettata e non rifiutata dal sistema informatico all’uopo predisposto dall’Agenzia stessa, pur non contenendo i dati contabili”.

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