lunedì 25 novembre 2013

Gli acconti di imposta 2013


Entro il prossimo 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES, IRAP, “cedolare secca”, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo e imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi” dovute sul reddito / valore della produzione conseguito nel 2013. In sede di determinazione della seconda (o unica) rata dell’acconto, è necessario considerare l’incremento disposto dal DL n. 76/2013 (Decreto c.d. “Lavoro”), in base al quale:
a decorrere dal 2013 l’acconto IRPEF passa dal 99% al 100%;
per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’acconto IRES passa dal 100% al 101%.
I predetti aumenti hanno effetto anche ai fini IRAP e, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone l’acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%.
 Per il 2013 le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2013 da determinare quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata.

Le predette disposizioni si riflettono anche sull’acconto IVIE / IVAFE / maggiorazione IRES società di comodo, MA non si riflettono sul versamento dell’acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%.

Il DL n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”, prevede che entro il mese di novembre 2013 il MEF potrà stabilire l’aumento della misura degli acconti IRES / IRAP 2013 qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dallo stesso non si raggiungano gli obiettivi previsti.

ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP 2013
Come di consueto, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale.

METODO STORICO
L’acconto 2013 è determinato in base all'importo evidenziato a:
rigo “DIFFERENZA” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2013;
rigo “Totale imposta” del mod. IRAP 2013.
Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. UNICO / IRAP.

METODO PREVISIONALE
Se si presume di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2013 inferiore rispetto al 2012, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.
Se la previsione in base alla quale si è versato l’acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2013) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%. La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.

ACCONTO IRPEF
APPLICAZIONE DELLA “CEDOLARE SECCA” DAL 2013
Le persone fisiche che dal 2013 hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca:
non sono tenute al versamento dell’acconto 2013 per la cedolare secca;
possono determinare l’acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. A tal fine l’acconto 2013 potrà essere determinato utilizzando il metodo previsionale.

FUORIUSCITA DALLA “CEDOLARE SECCA” DAL 2013
Le persone fisiche che dal 2013 fuoriescono dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati a tassazione ordinaria:
non sono tenute al versamento dell’acconto IRPEF 2013 per il reddito dell’immobile che nel 2013 sarà assoggettato ad IRPEF;
possono, in applicazione del metodo previsionale, non versare l’acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore.

IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI
L’art. 29, comma 16, DL n. 216/2011 ha prorogato al 2012 la disposizione ex art. 2, Legge n. 9/2007 in base alla quale il reddito dei fabbricati degli immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2013 è prevista la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
Tuttavia, l’art. 1, comma 412, Legge n. 228/2012, ha ulteriormente prorogato tale agevolazione fino al 31.12.2013; pertanto, si potrebbe ritenere non necessario procedere alla predetta rideterminazione dell’acconto 2013.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO
Considerato che l’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012 ha previsto, per il triennio 2013 – 2015, ai
fini delle imposte dirette, un incremento della rivalutazione del reddito dominicale ed agrario (applicabile aull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario), nella misura:
del 15%;
del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; l’acconto 2013 va determinato tenendo conto di tale ulteriore rivalutazione.
Pertanto, utilizzando il metodo storico, l’IRPEF 2012 su cui determinare l’acconto 2013 va rideterminata considerando il reddito dominicale ed agrario rivalutati con le percentuali maggiorate.

SPESE RELATIVE A VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Per effetto della riduzione, dal 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che passa dal 40% al 20% ovvero dal
90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai fini del calcolo dell’acconto 2013 con il metodo storico è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le predette nuove percentuali.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF
In relazione alle addizionali comunale e regionale IRPEF, va evidenziato quanto segue:

ADDIZIONALE COMUNALE
L’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l’acconto 2013 doveva essere versato entro lo scorso 17.6 / 17.7 (+ 0,40%) - 8.7 / 20.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.

ADDIZIONALE REGIONALE Non sono dovuti acconti.
Di conseguenza entro il 2.12.2013 non è dovuto alcun acconto dell’addizionale regionale e comunale.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ
Con riferimento al contributo di solidarietà del 3% dovuto, per i contribuenti aventi un reddito complessivo superiore a € 300.000 lordi annui, sulla parte eccedente il predetto importo, il relativo
versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Per lo stesso non sono dovuti versamenti a titolo di acconto.

ACCONTO IRES
Come accennato, in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto IRES 2013 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali, è necessario tener conto dell’incremento dello stesso dal 100% al 101%, da applicare all’“IRES dovuta o differenza a favore
del contribuente” esposta nei seguenti righi:
rigo RN17 del mod. UNICO 2013 SC;
rigo RN28 del mod. UNICO 2013 ENC.
Per effetto del citato incremento, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRES va determinata sottraendo dall’importo dovuto per il 2013 calcolato applicando il 101% ai predetti righi, quanto corrisposto a titolo di prima rata (individuata nella misura del 40% del 100%).

SPESE RELATIVE A VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Come evidenziato ai fini IRPEF, anche per il calcolo dell’acconto IRES 2013 con il metodo storico è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli.

ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO
Le società di comodo tenute dal 2012 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’IRES devono versare altresì l’acconto 2013 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Si evidenzia che anche per tale maggiorazione opera l’incremento, da applicare in sede diversamento della seconda / unica rata, della misura dell’acconto dal 100% al 101%.

ACCONTO IRAP
L'acconto IRAP 2013 va determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF / IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento.
Ai fini dell’individuazione della seconda (o unica rata) è necessario tener conto dei predetti incrementi e pertanto applicare all’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2013 le seguenti misure:
100% per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
101% per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;
e sottrarre quanto versato a titolo di prima rata (determinata applicando il 99% ovvero il 100%).
L’acconto non è dovuto se l’importo del predetto rigo IR21 è non superiore a € 51,65 per le persone fisiche / società di persone ovvero a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto 2013 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando i seguenti codici tributo:
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002
Acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2° o unica rata) 2019
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813
Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2° o unica rata) 1794
Acconto imposta sostitutiva “cedolare secca” (2° o unica rata) 1841
Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero – IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all’estero – IVAFE (2° o unica rata) 4048

COMPENSAZIONE
Come di consueto, in sede di versamento dell’acconto 2013, è possibile avvalersi della compensazione.
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che:
la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è pari dal 100% al 200% dei crediti stessi;
è fissato a € 5.000 l’ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale: va preventivamente presentato il mod. IVA; è necessario l’utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; fermo restando che per la compensazione di importi superiori a € 15.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA;
è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE
Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 516.456,90 per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite opera anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
A favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il predetto limite è elevato a € 1.000.000. Si rammenta che l’innalzamento, ad opera del DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca Debiti” del limite massimo di compensazione a € 700.000 decorre dal 2014.

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