Il limite al pignoramento della pensione contro Equitalia è già operativo
"Ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi da parte di Equitalia che mi ha pignorato 1/5 della pensione Inps; l’Istituto di previdenza ha già provveduto ad operare un fantomatico “recupero obbligatorio” per una cifra pari ad 1/5 della pensione netta in contrasto, credo, con la normativa su pignoramenti delle pensioni operate alla fonte (art. 3 comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16). La mia pensione lorda è di circa 1900 euro, mentre quella netta di 1525,26 euro. È legittimo questo comportamento su una persona che ha anche un figlio a carico e in condizione precarie di salute?"
A partire da marzo 2012, la legge ha stabilito nuovi limiti di pignoramento che si applicano solo nel caso di debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato (e, quindi, alle esecuzioni avviate da Equitalia S.p.A.). In virtù di ciò, le pensioni (o gli stipendi) che arrivino fino a 2.500 euro al mese, possono essere pignorate fino a massimo 1/10; quelle comprese tra 2.500 e 5.000, fino a massimo 1/7. In tutti gli altri casi resta fermo il limite di pignoramento pari a massimo un 1/5, fermo restando che, dopo il pignoramento, la pensione non deve scendere al di sotto del cosiddetto “minimo vitale” (pari a 525,89 euro: leggi l’articolo “Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro”).
Al contrario, quando il creditore procedente è un soggetto diverso dall’Agente per la riscossione dei crediti dello Stato (come, per esempio, nel caso di un soggetto privato quale una banca, una finanziaria, ecc.), resta fermo il limite di pignoramento di 1/5, previsto in via generale dal codice di procedura civile.
La legge, dunque, pone il limite massimo di pignoramento di 1/10 per tutte le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità come la pensione. È indubbio che, nel caso di specie, tale limite non sia stato tenuto in considerazione dal creditore procedente, che ha notificato al pensionato un atto di pignoramento per la misura di 1/5.
L’Inps, ovviamente, dal canto suo, ha effettuato – in attesa dell’udienza di assegnazione delle somme pignorate – la trattenuta per come richiesto nel pignoramento medesimo. Ma la legittimità di tale trattenuta verrà valutata dal giudice all’udienza di “assegnazione delle somme pignorate”.
A tal fine, per far valere il superamento del limite pignorabile, il pignorato dovrà svolgere un’opposizione all’esecuzione , valendosi necessariamente dell’attività di un avvocato.
Quanto alle altre condizioni personali che mi riferisce (figlio a carico e precario stato di salute), esse non influiscono sui limiti di pignoramento che, pertanto, rimangono intatti nella misura che Le ho appena evidenziato.
TRATTOdallaleggepertutti
A partire da marzo 2012, la legge ha stabilito nuovi limiti di pignoramento che si applicano solo nel caso di debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato (e, quindi, alle esecuzioni avviate da Equitalia S.p.A.). In virtù di ciò, le pensioni (o gli stipendi) che arrivino fino a 2.500 euro al mese, possono essere pignorate fino a massimo 1/10; quelle comprese tra 2.500 e 5.000, fino a massimo 1/7. In tutti gli altri casi resta fermo il limite di pignoramento pari a massimo un 1/5, fermo restando che, dopo il pignoramento, la pensione non deve scendere al di sotto del cosiddetto “minimo vitale” (pari a 525,89 euro: leggi l’articolo “Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro”).
Al contrario, quando il creditore procedente è un soggetto diverso dall’Agente per la riscossione dei crediti dello Stato (come, per esempio, nel caso di un soggetto privato quale una banca, una finanziaria, ecc.), resta fermo il limite di pignoramento di 1/5, previsto in via generale dal codice di procedura civile.
La legge, dunque, pone il limite massimo di pignoramento di 1/10 per tutte le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità come la pensione. È indubbio che, nel caso di specie, tale limite non sia stato tenuto in considerazione dal creditore procedente, che ha notificato al pensionato un atto di pignoramento per la misura di 1/5.
L’Inps, ovviamente, dal canto suo, ha effettuato – in attesa dell’udienza di assegnazione delle somme pignorate – la trattenuta per come richiesto nel pignoramento medesimo. Ma la legittimità di tale trattenuta verrà valutata dal giudice all’udienza di “assegnazione delle somme pignorate”.
A tal fine, per far valere il superamento del limite pignorabile, il pignorato dovrà svolgere un’opposizione all’esecuzione , valendosi necessariamente dell’attività di un avvocato.
Quanto alle altre condizioni personali che mi riferisce (figlio a carico e precario stato di salute), esse non influiscono sui limiti di pignoramento che, pertanto, rimangono intatti nella misura che Le ho appena evidenziato.
TRATTOdallaleggepertutti
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