Due chance per i clienti nelle liti con le banche
DOMANDA
Consultando l'estratto conto della mia carta prepagata, mi sono accorto che mi erano state addebitate diverse operazioni – che io non avevo mai effettuato – disposte a favore di un account su un sito web di scommesse, per un ammontare che superava il migliaio di euro. Ho subito provveduto a bloccare la carta e ho presentato una denuncia alle forze di polizia. Nella denuncia ho dichiarato di non aver mai ceduto a terzi la carta e di aver sempre custodito adeguatamente i codici di acceso. Dopo la denuncia, mi sono rivolto alla banca emittente, chiedendo il rimborso della somma. A questa mia istanza è stata data risposta negativa. L'istituto, infatti, ritiene di non poter aderire alla richiesta, in quanto afferma che l'operazione contestata è avvenuta mediante il corretto inserimento di tutti i codici identificativi: l'ipotesi, in pratica, è che i dati di accesso siano stati sottratti a me (senza colpe per l'istituto di credito). Non essendo d'accordo con la tesi della banca, come posso muovermi per ottenere il rimborso?
RISPOSTA
Con il ritorno della mediazione obbligatoria – dallo scorso 21 settembre – prima di poter agire in giudizio, il cliente deve tentare di "mettersi d'accordo" con la banca. L'uso dei mezzi di pagamento elettronici, infatti, rientra tra le materie per le quali il decreto "del fare" (Dl 69/2013, convertito dalla legge 90) prevede l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione davanti a un organismo accreditato al ministero della Giustizia (l'elenco è sul sito www.giustizia.it). Nel caso della materia bancaria, però, il lettore avrà anche a disposizione la via alternativa dell'arbitro bancario. E anche in altri settori esistono mediazioni alternative (si veda la grafica). La mediazione obbligatoria La procedura di mediazione obbligatoria prevede la necessaria assistenza dell'avvocato e potrà essere avviata con il deposito di un'istanza per l'organismo prescelto, che abbia sede nel luogo in cui ha sede il giudice competente per la controversia. Contestualmente al deposito dell'istanza dovranno essere versate le spese di avvio (40 euro più Iva). A questo punto, l'organismo darà l'avvio al procedimento, designando il mediatore e invitando la banca a un incontro, presso la sede dell'organismo, entro 30 giorni. In questo primo incontro, le parti – assistite dai rispettivi legali – dovranno dichiarare se sono disponibili a proseguire il tentativo di mediazione e in tal caso inizierà la mediazione vera e propria. L'inizio dell'attività di mediazione comporta, a carico delle parti, l'obbligo di versare il compenso all'organismo (le cosiddette spese di mediazione) in base alla tabella approvata dal ministero della Giustizia secondo il valore della controversia. Qualora invece le parti (o anche soltanto una di esse) non fossero disponibili a proseguire, il procedimento si concluderebbe già al primo incontro, senza ulteriori costi, aprendo così la strada all'azione giudiziale. Se le parti hanno un reddito (Isee) inferiore al tetto previsto per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, possono rilasciare un'autocertificazione e accedere così gratuitamente alla mediazione. L'eventuale accordo di mediazione potrà essere reso esecutivo sia con una certificazione di conformità degli avvocati presenti, sia con un procedimento di omologa dinanzi al presidente del tribunale competente.
L'Arbitro bancario In materia di contratti bancari, la legge ha previsto, in alternativa alla mediazione obbligatoria, l'accesso a un altro procedimento, del tutto diverso, presso l'Arbitro bancario finanziario (Abf). Anche nel caso prospettato dal quesito, ci si può rivolgere al Collegio Abf territorialmente competente (ne esistono tre: il Collegio di Milano per le Regioni del Nord, il Collegio di Roma per le Regioni del centro e il Collegio di Napoli per le Regioni del Sud) precisando che, prima di proporre il ricorso, occorrerà presentare il reclamo alla banca, che ha a disposizione 30 giorni di tempo per tentare di risolvere consensualmente la lite. Il ricorso all'Abf può essere presentato a mano presso le sedi dei Collegi o presso tutte le filiali della Banca d'Italia, o anche a mezzo posta o mezzo fax, o ancora a mezzo Pec. Unitamente al ricorso, occorre versare l'importo per le spese pari a 20 euro (che saranno rimborsate dalla banca anche in caso di parziale soccombenza). L'Arbitro, che decide sulle controversie proposte in base al diritto, è competente su tutte le questioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali, con un limite di valore di 100mila euro, se il cliente chiede una somma di denaro (senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà). L'Abf sconta anche un altro limite di carattere temporale, in quanto non può decidere quando la controversia riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. La sua decisione non è giuridicamente vincolante per le parti che sono libere, se non soddisfatte, di ricorrere al giudice. Tuttavia, le banche – obbligate ad aderire al sistema Abf – solitamente adempiono spontaneamente alle decisioni, anche al fine di evitare la pubblicazione dell'inadempimento sul sito dell'Abf www.arbitrobancariofinanziario.it). Il tempo medio per la decisione dei ricorsi è stata nel 2012 di 112 giorni, con un tempo per la redazione e comunicazione della decisione di 45 giorni.
Dopo la recente riforma della mediazione, si ritiene che dinanzi all'Abf non sia obbligatoria l'assistenza dell'avvocato.
Quesito con risposta a cura di Ezio Matteo Rezzonico
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