giovedì 31 ottobre 2013

Bonus mobili, i controlli anti- errori (Approfondimenti da IL SOLE 24H)


Nel luglio scorso ho finito di ristrutturare il mio appartamento, per il quale detrarrò, dalla prossima dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese sostenute. Ora sto utilizzando il bonus mobili per cambiare la cucina e il salotto. Vorrei chiedervi quali sono i passaggi corretti per non perdere questo beneficio. Infatti, un errore l'ho già fatto. Nel luglio scorso, ho comprato un grande congelatore per la cucina, pensando di detrarlo successivamente, ma non l'ho dichiarato al negoziante e ho pagato con assegno. Così, solo la gentilezza del commerciante mi ha consentito di stracciare l'assegno e ripetere il pagamento con un bonifico onde «salvare» il beneficio.


A.M. – MONZA
Le opere edilizie, la detrazione del 50%, la tipologia dei lavori, la data di inizio e infine, il tipo di arredo e il pagamento eseguito. Sono questi i controlli preliminari necessari a verificare la spettanza del bonus mobili, introdotto dal Dl 63/2013 (converito dalla legge 90/2013) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 e ora in procinto di essere prorogato per tutto il 2014 dal Ddl di stabilità all'esame del Parlamento.
La disposizione, da una prima lettura della norma, pareva essere più semplice, ma in realtà le variabili che potrebbero incidere sulla spettanza delle detrazioni sono numerose. A ciò si aggiunga che la circolare 29/E/2013, emanata dall'agenzia delle Entrate, pare inserire ulteriori dubbi, mai rilevati in precedenza. È necessario quindi che il contribuente verifichi la propria posizione, segnando su un'immaginaria "check list" di aver eseguito tutti gli adempimenti e possedere i requisiti per beneficiare del bonus.
Le opere edilizie
Al primo posto della lista di controllo c'è l'esecuzione di opere edilizie agevolate con la detrazione del 50 per cento. L'articolo 16 del Dl 63/2013 prevede, infatti, che la detrazione sui mobili spetti solo ai contribuenti che fruiscono di quella sulle ristrutturazioni edilizie. Vale a dire, quindi, che il soggetto deve aver eseguito dei lavori edili agevolabili e che per gli stessi deve poter accedere alla detrazione del 50% fino a 96mila euro.
Sotto questo aspetto, però, la circolare 29/E ha creato qualche difficoltà di interpretazione. La norma di legge, facendo generico riferimento al bonus sulle ristrutturazioni, pare ricomprendere tutte le opere elencate nel comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir. La circolare, invece, pare concedere la detrazione sugli arredi solo in presenza di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi; oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni.
L'articolo 16-bis, però, agevola anche altre tipologie di opere, a prescindere dal loro inquadramento edilizio, come quelle finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche o alla cablatura degli edifici o alla prevenzione di illeciti da parte di terzi. Se questi lavori ricadessero nella manutenzione ordinaria – secondo la lettura delle Entrate, più severa di quella di legge – sarebbero esclusi dal bonus. In realtà, la maggior parte di essi saranno quasi sempre di manutenzione straordinaria.
Per ridurre i rischi, quindi, è bene verificare – anche con l'aiuto di un geometra o di un altro tecnico – che i lavori siano da considerare almeno di manutenzione straordinaria. È importante far riferimento alla definizione nazionale del tipo di lavori dettata dal Dpr 380/2001 e non a quelle eventualmente diverse, stabilite dai Comuni (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 ottobre scorso).
La data
Il secondo requisito da verificare, è relativo alla data di esecuzione delle opere. La circolare 29/E ha precisato che le spese di ristrutturazione agevolate al 50% devono essere state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, e che i lavori devono essere stati almeno avviati prima dell'acquisto dei mobili (non serve che siano stati completati, né che le spese per i lavori siano pagate prima di quelle per i mobili).
La norma
Al terzo punto della check-list è importante accertarsi che la detrazione che compete (o che si è scelta) sia quella relativa alle ristrutturazioni edilizie e non per il risparmio energetico. È il caso di ricordare che molti interventi possono rientrare sia in una sia nell'altra categoria. Ne consegue che, se per maggior convenienza, il contribuente ha deciso di detrarre il 65% (risparmio energetico) della spesa per la sostituzione della caldaia, in assenza di diversi interventi, non potrà beneficiare del bonus mobili.
Gli arredi
Terminati questi controlli preliminari, dovranno essere esaminati i mobili, gli arredi o gli elettrodomestici che si sono o si è in procinto di acquistare. Primo requisito: devono essere nuovi. È la stessa circolare a introdurre questa limitazione, sottolineando che è implicitamente prevista nella ratio della norma diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento.
Gli acquisti agevolabili, poi, sono tutti i mobili, arredi e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiore (A o superiore per i forni) o anche privi di etichetta energetica, ma solo per le tipologie per le quali al momento l'etichetta non è ancora obbligatoria. Sono escluse, invece, le porte interne e il parquet.
A questo punto, il contribuente deve verificare – nel caso di acquisto già effettuato – di aver pagato con bonifico parlante analogo a quello per la detrazione "edilizia" del 50% o con carte di credito o di debito. Altre forme di pagamento, quali assegni o contanti, non sono ammesse e nel caso compromettono il diritto alla detrazione.
Il termine
Infine, è necessario che la spesa per arredi sia stata sostenuta a decorrere dal 6 giugno 2013, escludendo, pertanto, ogni acquisto precedente. Il termine entro cui effettuare il pagamento è – al momento – il 31 dicembre 2013, ma la legge di stabilità, come si accennava, dovrebbe prolungarlo di 12 mesi.
La detrazione
Premessi tali controlli, non resta che accertarsi di aver capienza di imposta dovuta, in quanto in caso contrario il bonus è perso. A tal proposito, infatti, è il caso di ricordare che la spesa detraibile va ripartita in dieci quote annuali e che non è ammesso alcun credito o rimborso. La spesa massima è di 10mila euro e la detrazione sugli arredi – pari al 50% – potrà essere al massimo di 500 euro all'anno.
Il contribuente può beneficiare della detrazione nel limite dell'imposta dovuta nell'anno. Considerando poi che va preliminarmente detratto il bonus sulle ristrutturazioni, che come detto è necessario al fine di poter accedere a quello sui mobili, potrebbe capitare che, per imposte dovute non particolarmente rilevanti, non vi sia capienza.


IL CASO RISOLTO
I LIMITI AL «BENEFIT»
IN CONDOMINIO
L'articolo 16 del Dl 63/2013 ha legato il bonus mobili alla fruizione da parte del contribuente della detrazione sulle ristrutturazione edilizie, attualmente pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96mila euro. Il dubbio iniziale, emerso da una prima lettura della norma, era collegato alla spettanza del beneficio in capo al soggetto che aveva partecipato in qualità di condomino agli interventi eseguiti su parti comuni. Vale a dire, se detrarre le spese del condominio consentiva di beneficiare del bonus mobili per cambiare l'arredamento di casa propria. Con la circolare 29/E/2013 è stato chiarito che il soggetto che fruisce della detrazione per opere eseguite su parti condominiali può aggiungere il bonus mobili solo per gli acquisti di arredi destinati alle parti comuni delle edificio.



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