Detraibilità dell'IVA per ristrutturazione di un agriturismo. La Cassazione dà torto all'Agenzia nella sentenza N. 4606 del 9.3.2016
La Cassazione civile con sentenza n. 4606 del 9 Marzo 2016 ha affermato che il diritto a detrazione può essere escluso solo per acquisti di beni e servizi non impiegati nell'attività di impresa, ovvero destinati ad attività non soggette ad IVA. Di conseguenza è legittima la detrazione dell’imposta relativa a costi di ristrutturazione per immobile avente destinazione catastale ad uso abitativo ma impiegato nell'esercizio dell'attività turistico-alberghiera, trattandosi di costi inerenti all’esercizio di un’attività di impresa.