Frodi Carosello
Per frode carosello si intende un meccanismo fraudolento dell'Iva attuato mediante vari passaggi di beni in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale l'impresa italiana acquirente detrae l'Iva nonostante che il venditore compiacente non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (prestanome e nullatenente) nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente).

Quest'ultimo ufficialmente risulta però aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva ma non la versa, mentre l'acquirente (compiacente) la detrae. In caso di frodi carosello spetta all'Amministrazione Finanziaria, in primo luogo, dimostrare gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA come modalità preordinata al conseguimento di un
utile fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, anche con
presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza. Spetta al
contribuente, che ha portato in detrazione l’IVA, fornire la prova contraria che l'apparente
cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata consegnata, o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo.
Quest'ultimo ufficialmente risulta però aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva ma non la versa, mentre l'acquirente (compiacente) la detrae. In caso di frodi carosello spetta all'Amministrazione Finanziaria, in primo luogo, dimostrare gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA come modalità preordinata al conseguimento di un
utile fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, anche con
presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza. Spetta al
contribuente, che ha portato in detrazione l’IVA, fornire la prova contraria che l'apparente
cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che l’operazione è stata realmente conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata consegnata, o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo.
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