lunedì 17 aprile 2023

Operativo il bonus trasporti: domande fino al 31 dicembre 2023

Il bonus trasporti pubblici è un contributo erogato a tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale che hanno dichiarato nel 2022 un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto di 20.000 euro. 

Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Si potrà fare domanda per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza.

Per avere l'agevolazione basterà fare richiesta sulla pagina https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/  . 

Il portale emetterà il credito attraverso un codice identificativo univoco e sarà possibile spenderlo presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico. Il beneficiario può presentare una richiesta a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l'accesso sul portale tramite SPID o carta d'identità elettronica (CIE).

Alla registrazione verranno richieste le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, codice fiscale del richiedente;
  • nel caso in cui il beneficiario sia un minore sarà necessario il codice fiscale del richiedente e un'attestazione per certificare che il minore sia fisicamente a suo carico;
  • reddito del beneficiario nell'anno di imposta 2022, non superiore a 20mila euro. Per i minori il requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere quindi dal reddito di chi richiede.

La domanda deve contenere anche l'importo richiesto, che non potrà essere superiore a 60 euro per ciascun beneficiario e dovrà essere utilizzato entro il mese solare di emissione per comprare abbonamenti mensili, annuali o validi per più mesi.

L'agevolazione reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per un solo abbonamento. Inoltre, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE ai fini previdenziali o assistenziali.

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