Il decreto milleproroghe: le principali novità in materia di fisco
Con la conversione in legge del Dl n. 198/2022 sono state modificate alcune delle disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (L. n.197/2022).
In particolare, spicca il differimento al 30 aprile 2023 per lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a mille euro, affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, e riguardanti debiti verso lo Stato e l’INPS (commi 222-230 della Manovra). L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa.
È, poi, spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali.
Inoltre, per quanto riguarda gli enti locali e di previdenza privati, come le Casse professionali, è previsto che possono deliberare entro il 31 marzo la non applicazione dello stralcio parziale per i debiti di loro competenza oppure l’applicazione integrale del condono. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti stralciabili è sospesa fino al 30 aprile.
Analizziamo in dettaglio le principali novità dal punto di vista fiscale.
- Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Per i soggetti rientranti nelle categorie con i requisiti per accedere con priorità alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp, giovani con meno di 36 anni – articolo 1, comma 48, lettera c, legge 147/2013) e con Isee non superiore a 40mila euro, richiedenti un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, è estesa fino al 30 giugno 2023 la norma che ha elevato all’80%, rispetto all’ordinario 50%, la garanzia massima concedibile dall’apposito Fondo statale.
- Sospesi dal 1° aprile 2022 (quindi, in maniera retroattiva) fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti per l’applicazione dell’imposta di registro ridotta in caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
- Differito di 90 giorni, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con il quale le Regioni possono maggiore dallo 0,9% fino all’1,4%, per l’anno d’imposta 2023, l’aliquota dell’addizionale Irpef di loro competenza (articolo 50, comma 3, Dlgs 446/1997). La disposizione riguarda le sole regioni in cui, allo scorso 31 dicembre, risultavano indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale, ossia Lazio e Lombardia. Per gli stessi enti territoriali, è spostato, dal 31 gennaio al 13 maggio 2023, il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione nel sito del dipartimento delle Finanze del Mef
- Prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale – ossia lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari – sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche):
- È spostato dal 16 marzo al 31 marzo 2023 anche il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini;
- lo stralcio dei debiti fino a mille euro : L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa. È spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali. Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse professionali), per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con apposita delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Tale termine è ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, è stata concessa la facoltà - di segno opposto - di aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l’annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali.
- Novità per il credito d’imposta attribuito ai policlinici universitari non costituiti sotto forma di azienda con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture che svolgono attività di ricerca e didattica: per il 2023, il bonus è riconosciuto anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa e non soltanto, come disponeva la norma originaria, per quelle esercitate non in regime d’impresa. La concessione del beneficio è subordinata all’autorizzazione Ue sulla disciplina degli aiuti di Stato.
- In attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore, è differito di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Tali soggetti, entro quello stesso termine, potranno modificare i propri statuti per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
- Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali. Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti.
- Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.
- Differito dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d’imposta del 20% riconosciuto agli operatori di quel settore a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività. I beneficiari dell’agevolazione, entro il 16 marzo 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora sfruttato, l’importo del credito maturato nel 2022. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
- Estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni, disposizione che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 per il triennio 2020-2022.
- E' confermata l’aliquota ridotta del 50% (anziché l’ordinario 40%) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri. E' confermata l’aliquota ridotta del 30 o del 20%, a seconda se la produzione annua è fino a 30mila ettolitri ovvero fino a 60mila ettolitri, già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici. La misura generale dell’accisa è abbassata a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato (dal 2024 tornerà a 2,99 euro).
- Nell’ambito del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (Dlgs 36/2021), è stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell’area del dilettantismo, che la quota esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo d’imposta 2023, è comunque pari a 15mila euro (fino allo scorso anno l’esenzione si fermava a 10mila euro), sebbene l’applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno. Ricordiamo che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la vecchia disciplina prevedeva, oltre i 10mila euro esenti, l’assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (più addizionali regionale e comunale) e l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (articolo 36, comma 6, Dlgs 36/2021), dopo i 15mila euro esenti, dispone da subito l’applicazione della tassazione ordinaria.
- Per l’anno 2023 è posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; passati 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
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