Bonus eliminazione barriere architettoniche anche alle imprese
Il Bonus Barriere Architettoniche è un incentivo che è stato introdotto con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che rimarrà valido solo per un anno, fino al 31 dicembre 2022.
Si tratta di un’agevolazione che concede il 75% di detrazione per diverse tipologie di lavori volte all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il credito che si ottiene può essere poi compensato con la Dichiarazione dei Redditi in 5 anni, oppure può essere ceduto mediante i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione. La norma infatti non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”. L’agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario. Il chiarimento arriva con la risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, quindi, comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.
L’art. 119-ter del Decreto Rilancio, infatti, ha concesso la possibilità di detrarre il 75% delle spese legate ai lavori e sostenute nel corso del 2022, mediante una forma di incentivazione temporanea, che non impone rigorosi limiti per quanto riguarda i beneficiari e le tipologie di edificio. Possono quindi beneficiare del bonus barriere architettoniche 2022 anche le società, le imprese e i soggetti esercenti arti o professioni, oltre alle persone fisiche, per poter realizzare interventi edilizi in tutte le tipologie di edificio esistenti. Ciò “a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.”
L’agevolazione, ricorda l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50% in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.
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