lunedì 18 maggio 2020

Covid-19: pubblicato il Decreto "Riaperture"





Pubblicato in GU un nuovo decreto legge che definisce il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali (DL 33/2020; GU 16 maggio 2020 n. 125).

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020 cessa ogni limitazione agli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa Regione. Nuove restrizioni agli spostamenti intra-regionali potranno essere adottate o reiterate da Stato e Regioni solo in caso di aggravamento della situazione epidemiologica e relativamente alle specifiche aree interessate.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti infraregionali e infrastatali con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, mentre resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di protocolli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.), le violazioni delle disposizioni del DL 33/2020 o dei decreti e delle ordinanze attuative sono punite con la sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (art. 4, c. 1, DL 19/2020).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. L'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione, per impedire la reiterazione della violazione. In tal caso, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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