Soggetti esonerati dalla fattura telematica

Il comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017, nell’ultimo capoverso, evidenzia un esplicito esonero per due categorie di soggetti ovvero:

coloro che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il tema dei soggetti minimi e forfettari, ripreso anche nel corso dell’evento Telefisco nei primi giorni di febbraio, è stato poi ulteriormente approfondito con l’emanazione del provvedimento concernente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Posto che i soggetti sopra evidenziati non sono obbligati – salvo il caso in cui il destinatario sia una pubblica amministrazione – ad emettere fatture elettroniche tramite SdI verso i soggetti privati (ciclo attivo), l’Agenzia delle entrate, nel provvedimento direttoriale prot. 89575/2018, ha dettagliato una possibile corretta gestione del ciclo passivo.

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