Gli Studenti fuori sede costano meno al bilancio familiare

na delle novità più interessanti introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, riguarda la detrazione d’imposta per studenti fuori sede. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? In questo articolo, facciamo il punto della situazione, illustriamo quali sono i requisiti per accedere al beneficio fiscale e cosa è cambiato per gli studenti fuori sede.

Qual è l’oggetto della detrazione fiscale?
La detrazione fiscale per gli studenti fuori sede, spetta sia per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/98 che per i canoni di locazione che derivano dai contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Il beneficio fiscale spetta anche per i canoni derivanti dai contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un ateneo situato nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La legge di Bilancio 2018 estende ora il beneficio fiscale anche all’ipotesi in cui l’ateneo sia ubicato in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

Viene inoltre soppressa la previsione secondo la quale il Comune di ubicazione dell’Università debba essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

A quanto ammonta la detrazione?
La detrazione del 19% spetta sempre su un ammontare di spesa non superiore a euro 2.633,00 e deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto, se lo stesso risulta cointestato tra più soggetti, indipendentemente dal fatto che i conduttori posseggano tutti i requisiti per usufruire del beneficio.

Nel caso in cui la detrazione riguardi i contratti di ospitalità, la stessa è ammessa anche se la somma da corrispondere comprende, senza individuazione di uno specifico corrispettivo, servizi quali la somministrazione di pasti (mense) e l’erogazione di servizi di pulizia.

Ricordiamo inoltre che in presenza di due figli universitari (fiscalmente a carico di entrambi i genitori), titolari di due distinti contratti di locazione, ognuno dei genitori può beneficiare della detrazione sull’importo massimo di euro 2.633,00 (importo complessivo che prescinde dal numero dei familiari fiscalmente a carico che frequentano l’università).

La detrazione non spetta invece nel caso di subcontratto. Tra le diverse ipotesi contrattuali previste dalla norma non figura quella della sublocazione e pertanto si ritiene che il beneficio fiscale non si può estendere a tale fattispecie.

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