Contratti di sviluppo: Aggiornate le regole di accesso al contratto di sviluppo.
Grazie alle nuove regole, per le reti di impresa è più facile accedere alle agevolazioni: le singole imprese, infatti, non devono più rispettare alcuna soglia minima di spesa. Il contratto di sviluppo, pertanto, diventa una leva anche per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.
Ricordiamo sinteticamente che il contratto di sviluppo può essere presentato da singole imprese e/o da più imprese italiane ed estere.
I soggetti destinatari delle agevolazioni in particolare sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete, che deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto e deve prevedere obbligatoriamente la nomina dell'organo comune (tale organo, sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, opera come mandatario dei partecipanti e li rappresenta in tutti i rapporti con Invitalia).
Il programma di sviluppo oggetto del contratto può essere di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale e può essere composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro. Nell’ambito dei programmi di sviluppo, può essere prevista anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
Il decreto ministeriale 9 dicembre 2014 fissa un limite minimo dell’investimento agevolabile pari ad almeno 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Sono inoltre previsti alcuni ulteriori limiti minimi per i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.
In particolare, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:
- 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Il D.M. 8 novembre 2016 elimina il tetto minimo di spesa per le singole imprese retiste. In particolare, secondo la nuova disciplina, nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da una rete di imprese, i suddetti limiti minimi degli investimenti devono essere riferiti agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.
Da ciò consegue che, per i contratti di sviluppo presentati da reti di impresa deve essere rispettata solamente la soglia di investimento minimo complessivo prevista, pari a 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).
Tempi di valutazione ridotti
Altre modifiche apportate dal D.M. 8 novembre 2016 riguardano i tempi di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni, che passano dai precedenti 150 giorni agli attuali 110.
In particolare, Invitalia potrà chiedere solo una volta le eventuali integrazioni necessarie per la valutazione dei progetti. La documentazione integrativa dovrà essere fornita dalle imprese entro 20 giorni.
Una volta approvato il progetto, le imprese hanno 90 giorni di tempo, senza possibilità di proroga, per presentare tutta la documentazione relativa alle concessioni, autorizzazioni e licenze utili, nonché alle garanzie da prestare per fare fronte al finanziamento agevolato.
L’avvenuta approvazione del programma di sviluppo sarà comunicata alle Regioni e alle Province autonome interessate da Invitalia, che trasmetterà anche al Ministero dello Sviluppo Economico e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività istruttoria, la determinazione di concessione delle agevolazioni. Entro 20 giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, dovrà restituire l’atto contrattuale sottoscritto.
Tempi più brevi per la conclusione dei progetti
Secondo le nuove procedure, le aziende devono inviare la comunicazione di avvio dell’investimento al massimo entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, pena la decadenza delle agevolazioni.
Tempi più brevi anche per la conclusione del programma di sviluppo, che deve essere concluso entro 36 mesi (e non più 48 mesi) dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.
Programmi coerenti con il Piano Industria 4.0.
Inoltre, con la nuova disciplina diventano rilevanti, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo coerenti con il Piano Industria 4.0.
In particolare, per essere ammessi alle agevolazioni i programmi industriali e turistici devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
(i) programmi industriali e turistici:
- ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema Locale del Lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazione (sulla base delle ultime rilevazioni ISTAT disponibili), un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento (Mezzogiorno e/o restanti regioni del Paese);
- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
- idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
(ii) programmi industriali:
- rilevante presenza dell'impresa sui mercati esteri;
- presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o delle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del Piano Industria 4.0;
(iii) programmi turistici:
- capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
- realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
Priorità per progetti rilevanti
Infine, ai sensi delle nuove procedure, Invitalia darà priorità nell’esame dei progetti, nella “prenotazione” delle risorse (su cui le Regioni possono coinvestire) e nei tempi di valutazione (“fast track”) a progetti per investimenti di almeno 50 milioni (20 per il settore agricolo).
Per questi progetti, in particolare, i tempi dell’istruttoria si riducono da 120 a 90 giorni dalla presentazione della domanda.
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