Le fatture elettroniche devono seguire una numerazione a parte?

Buondì, siccome la maggior parte di voi amici lettori che ci seguite con affetto e stima crescente (e per questo ve ne ringraziamo sempre) ci ponete spesso il medesimo dubbio-quesito, ossia se "Le fatture elettroniche devono seguire una numerazione a parte?", abbiamo deciso di dedicare questo post alla delucidazione di ciò. 


La risposta è negativa, non devono seguire numerazione a parte.

Il contenuto informativo della FE verso la PA deve riportare le informazioni richieste dall’art. 21 e 21-bis del DPR n.633/72 e più precisamente: data di emissione, numero progressivo della fattura, dati identificativi del cedente e del cessionario, natura, quantità, corrispettivo ed eventuali sconti per la cessione del bene o per la prestazione del servizio, aliquota, ammontare dell’imposta ed imponibile.

A seguito dell’abrogazione del DM MEF del 2004 e l’emanazione del DM 17/06/2014 la questione della separazione dei sezionali (fatture elettroniche e cartacee) sembra essere venuta meno, così come non si fa più alcun cenno sia ai concetti di “ordine cronologico” che alla “continuità” delle registrazioni.

Ad oggi la numerazione delle fatture (elettroniche o cartacee) deve essere effettuata facendo riferimento esclusivamente al contenuto dell’art. 21, co.2 del DPR 633/72 come modificato dalla Finanziaria del 2013 (art.1, co.325, lett.d) L.228 del 24/12/2012) che dispone: “2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; …” 

Secondo la nuova formulazione della norma, quindi, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Inoltre si evidenzia che, conseguentemente, non vi è più espressamente riferimento all'obbligo che la numerazione progressiva sia riferita ad un anno solare.

Per evitare dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 1/E del 10/01/2013 per chiarire che l’identificazione univoca delle fatture “è compatibile … con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa” … “Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 …; Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2) …”. L’interpretazione letterale della norma fa intendere che non solo non esista più l’obbligo di distinguere i sezionali analogici da quelli elettronici, ma soprattutto che sia venuto meno anche l’obbligo di portare in conservazione sostitutiva la fatturazione analogica unitamente a quella elettronica, qualora quest’ultima fosse stata emessa con numerazione collegata a quella cartacea.

In ogni caso sul punto sarà emanata a breve una Circolare dell’Agenzia delle Entrate che tratterà specificatamente della conservazione sostitutiva della documentazione fiscale, quindi non solo fattura elettronica.

Vostro come sempre, 
Studio Semeraro

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