MOD. 770/2016: doppio invio possibile solo dopo l’invio della CU/2016.
Si avvicina sempre più la scadenza del 31/7, per ora, prorogata solo all’1/8 ed in attesa di conferma
ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria circa lo slittamento definitivo, almeno per l’anno
d’imposta 2015 al 20/8 (22/8 cadendo il 20/8 di sabato).
In attesa di tali precisazioni, ci vogliamo concentrare su un altro aspetto che meriterebbe precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, poiché ora di dubbia interpretazione.
Si tratta della possibilità concessa ai contribuenti ed ai loro consulenti di poter effettuare un duplice invio del Mod. 770/2016, uno relativo ai dati concernenti i rapporti di lavoro dipendente e l’altro concernente i redditi corrisposti nel 2015 a titolo di lavoro autonomo, occasionale e di provvigione.
Vediamo quale il problema.

Ormai da molti anni è possibile trasmette il Mod. 770 in due parti separate, con opportuni accorgimenti, al fine di permettere ai due eventuali professionisti che si sono occupati di elaborare le buste paga da un lato e gli altri compensi dall’altro di non riversare nella “propria” dichiarazione dei
sostituti predisposta per conto del contribuente, pena possibili sbagli di compilazione, i dati dell’altro consulente.
È quindi molto importante che l’Amministrazione Finanziaria si esprima con chiarimenti in materia poiché la “versione” espressa nel paragrafo 5.4 appare maggiormente ragionevole, mentre quella in premessa senz’altro più restrittiva, poiché quest’ultima non considera considera la facoltà concessa al
contribuente di poter presentare tardivamente la CU/2016 oltre il 7/3 e comunque entro 60 giorni dopo tale termine.
Per le motivazioni sopra esposte si spera e si auspica che l’Amministrazione Finanziaria, oltre alla proroga al 22/8, come evidenziato nel presente elaborato, si esprima anche su questo dubbio interpretativo che ha molto il sapore di una svista ma che ad oggi pone non pochi dubbi di compilazione.
ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria circa lo slittamento definitivo, almeno per l’anno
d’imposta 2015 al 20/8 (22/8 cadendo il 20/8 di sabato).
In attesa di tali precisazioni, ci vogliamo concentrare su un altro aspetto che meriterebbe precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, poiché ora di dubbia interpretazione.
Si tratta della possibilità concessa ai contribuenti ed ai loro consulenti di poter effettuare un duplice invio del Mod. 770/2016, uno relativo ai dati concernenti i rapporti di lavoro dipendente e l’altro concernente i redditi corrisposti nel 2015 a titolo di lavoro autonomo, occasionale e di provvigione.
Vediamo quale il problema.
Ormai da molti anni è possibile trasmette il Mod. 770 in due parti separate, con opportuni accorgimenti, al fine di permettere ai due eventuali professionisti che si sono occupati di elaborare le buste paga da un lato e gli altri compensi dall’altro di non riversare nella “propria” dichiarazione dei
sostituti predisposta per conto del contribuente, pena possibili sbagli di compilazione, i dati dell’altro consulente.
È quindi molto importante che l’Amministrazione Finanziaria si esprima con chiarimenti in materia poiché la “versione” espressa nel paragrafo 5.4 appare maggiormente ragionevole, mentre quella in premessa senz’altro più restrittiva, poiché quest’ultima non considera considera la facoltà concessa al
contribuente di poter presentare tardivamente la CU/2016 oltre il 7/3 e comunque entro 60 giorni dopo tale termine.
Per le motivazioni sopra esposte si spera e si auspica che l’Amministrazione Finanziaria, oltre alla proroga al 22/8, come evidenziato nel presente elaborato, si esprima anche su questo dubbio interpretativo che ha molto il sapore di una svista ma che ad oggi pone non pochi dubbi di compilazione.
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