Sai davvero tutto sulla detraibilità IVA delle schede carburanti? Se la tua risposta è SI ...non leggere quest'articolo :)
Il testo della norma per stabilire la detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:
- Detrazione 100% dell’Iva:
- veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
- Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
- veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
- Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa
- Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
- riguarda solo le moto > 350 cc.
- Autocarri > =35 q.li:
- si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
- b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
- b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
- si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%. Per effetto delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità (L. 208/215) il costo di acquisto potra' essere maggiorato del 40%.
- Agenti e Rappresentanti:
- di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.
LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
- Autovetture:
- Per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615;
- per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016: costo massimo fiscalmente ammortizabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27;
- Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
- nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016, e percentuale di deducibilita’ del 70%;
- Autovettura acquisita in leasing:
- l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 20% di (18.076 : costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016) x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto;
- Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
- l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 70% dei canoni di competenza, senza limiti;
Autovetture
Autovetture acquisite in leasing
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Acquisti fino al 14/10/2015
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Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016 (*)
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Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta (**)
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
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18.076
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25.306,39
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-
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Percentuale di deducibilità
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20%
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20%
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70%
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Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
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3.615
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5.061,27
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-
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- Canoni di noleggio auto:
- costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 20%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
- Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
- nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 70% del costo del noleggio;
- Motocicli:
- costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132 elevato a 5.784,32 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%;
Acquisti fino al 14/10/2015
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Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
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Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
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4.132
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5.784,32
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-
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Percentuale di deducibilità
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20%
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20%
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70%
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Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
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826,40
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1.156,86
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-
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- Ciclomotori:
- costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%.
Acquisti fino al 14/10/2015
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Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
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Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
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2.066
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2.892.16
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-
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Percentuale di deducibilità
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20%
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20%
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70%
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Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
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413,20
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578,43
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-
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La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.
E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la Legge si Stabilità 2016 ha previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti
(*): Si ricorda il requisito della novità del bene strumentale, che nel caso delle autovetture comprende anche i veicoli a chilometri zero, i veicoli in esposizione e per le società concedenti anche le autovetture in noleggio a lungo termine.
(**) Si ricorda che nel caso di auto affidata ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta non c’è un limite al costo massimo fiscalmente detraibile, e che tale costo è aumentabile del 40% per effetto della Legge di Stabilità 2016, per gli acquisti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
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