giovedì 25 febbraio 2016

Sai davvero tutto sulla detraibilità IVA delle schede carburanti? Se la tua risposta è SI ...non leggere quest'articolo :)


Il testo della norma per stabilire la  detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, si trova nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
Il testo in vigore nel 2016 prevede che la limitazione della detrazione IVA al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha, ora,  la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Anche l'Iva,  relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, - custodia,  manutenzione e riparazione, transito stradale,  nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.


La detraibilita’ dell’Iva dall’1.1.2008 e’ la seguente:
  1. Detrazione 100% dell’Iva:
  1. veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
  1. Detrazione limitata (40%) dell’Iva: 
  1. veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
  1. Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati qui e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa
  1. Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
  1. riguarda solo le moto > 350 cc.
RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI
  1. Autocarri > =35 q.li:
  1. si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
  1.  
  1. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
  1. b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
  1. b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo. 
  1. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
  1. si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%. Per effetto delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità (L. 208/215) il costo di acquisto potra' essere maggiorato del 40%.
  1.  
  1. Agenti e Rappresentanti:
  1. di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.

LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
  • Autovetture:
  • Per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615;
  • per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016: costo massimo fiscalmente ammortizabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27;
  • Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
  • nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016, e percentuale di deducibilita’ del 70%;
  • Autovettura acquisita in leasing: 
  • l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 20% di (18.076 : costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016) x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto;
  • Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
  • l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 70% dei canoni di competenza, senza limiti;
Autovetture
Autovetture acquisite in leasing
Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016 (*)
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta (**)
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
18.076
25.306,39
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
3.615
5.061,27
-
  • Canoni di noleggio auto:
  • costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 20%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
  • Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
  • nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 70% del costo del noleggio;
  • Motocicli:
  • costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132 elevato a 5.784,32 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%;

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
4.132
5.784,32
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
826,40
1.156,86
-
  • Ciclomotori:
  • costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%.

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016
Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta
Costo massimo fiscalmente ammortizzabile
2.066
2.892.16
-
Percentuale di deducibilità
20%
20%
70%
Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni
413,20
578,43
-


La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.
E’ sparitama solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne’ si fa piu’ riferimento alla classificazione del Codice della strada.
Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016  la Legge si Stabilità 2016 ha previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. 
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti 


(*): Si ricorda il requisito della novità del bene strumentale, che nel caso delle autovetture comprende anche i veicoli a chilometri zero, i veicoli in esposizione e per le società concedenti anche le autovetture in noleggio a lungo termine.
(**) Si ricorda che nel caso di auto affidata ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta non c’è un limite al costo massimo fiscalmente detraibile, e che tale costo è aumentabile del 40% per effetto della Legge di Stabilità 2016, per gli acquisti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

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