Il rinnovo delle cariche sociali nelle srl
Anche tu ti sei accorto che le cariche sociali della tua srl sono scadute? Cosa fare in questo caso? Facciamo una breve sintesi sull’iter da seguire per il rinnovo delle cariche sociali scadute nelle srl.
Prima di affrontare l’argomento di oggi, è d’obbligo fare una premessa: nelle società di capitali per il rinnovo delle cariche sociali si intende la nuova nomina, la riconferma, la sostituzione, la cessazione di amministratori, sindaci o di altro organo previsto dallo statuto sociale.
Per quanto concerne gli amministratori, l’articolo 2475 del codice civile stabilisce che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci ai sensi dell’articolo 2479”.
Pertanto, risulta chiaro che la nomina dell’organo amministrativo può essere effettuata solo con la decisione dei soci e cioè dell’assemblea. Il codice civile, però, per le srl non prevede espressamente una scadenza tassativa dell’organo amministrativo nominato e pertanto gli amministratori rimangono in carica secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o fino a revoca o fino a quando rassegnano le dimissioni.
Per il rinnovo delle cariche, occorre quindi un verbale di nomina degli amministratori che non si limiti semplicemente a confermare l’organo amministrativo, ma specifichi la rielezione ad amministratore di ciascun componente l’organo amministrativo.
Questo evita che, nel caso di un soggetto che ricopre diverse cariche sociali (consigliere, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione), una semplice conferma venga erroneamente interpretata come una riconferma a tutte le cariche ricoperte.
Il rinnovo delle cariche sociali nelle srl
Prima di affrontare l’argomento di oggi, è d’obbligo fare una premessa: nelle società di capitali per il rinnovo delle cariche sociali si intende la nuova nomina, la riconferma, la sostituzione, la cessazione di amministratori, sindaci o di altro organo previsto dallo statuto sociale.
Per quanto concerne gli amministratori, l’articolo 2475 del codice civile stabilisce che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci ai sensi dell’articolo 2479”.
Pertanto, risulta chiaro che la nomina dell’organo amministrativo può essere effettuata solo con la decisione dei soci e cioè dell’assemblea. Il codice civile, però, per le srl non prevede espressamente una scadenza tassativa dell’organo amministrativo nominato e pertanto gli amministratori rimangono in carica secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o fino a revoca o fino a quando rassegnano le dimissioni.
Per il rinnovo delle cariche, occorre quindi un verbale di nomina degli amministratori che non si limiti semplicemente a confermare l’organo amministrativo, ma specifichi la rielezione ad amministratore di ciascun componente l’organo amministrativo.
Questo evita che, nel caso di un soggetto che ricopre diverse cariche sociali (consigliere, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione), una semplice conferma venga erroneamente interpretata come una riconferma a tutte le cariche ricoperte.
Il rinnovo delle cariche sociali nelle srl
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