Organico dell’autonomia 2016/17: come si costituiscono le cattedre nella secondaria
– La dotazione organica per il prossimo anno scolastico, così come stabilito dal Decreto interministeriale del 28 aprile 2016, è chiaramente condizionata dal numero di alunni e, quindi, dal numero di classi presenti all’interno di ogni istituzione scolastica.
La costituzione delle classi continua ad essere regolata dai parametri e criteri stabiliti nel DPR 81/2009 , come chiarito nell’articolo pubblicato da OrizzonteScuola
In relazione all’istruzione Secondaria, l’art.7 comma 1 del Decreto interministeriale del 28 aprile 2016 chiarisce che “l’assegnazione de le risorse a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel su complesso, comprese quelle connesse all’integrazione degli alunni disabili, nonché
dell’eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per tutte le classi dei corsi con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai decreti del Presidente della Repubbica n.87, n.88 e n. 89 del 15 marzo 2010.”
Nella scuola Secondaria tutte le cattedre sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’ unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
In applicazione dei regolamenti relativi ai Licei, agli Istituti Tecnici e agli Istituti Professionali, le cattedre sono costituite,di norma, con non meno di 18 ore settimanali.
Come chiarisce la Nota ministeriale 11728 del 29 aprile 2016, per la scuola Secondaria II grado, fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.
In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile, inoltre, formare cattedre con orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, a condizione che non sia possibile attivarle secondo quanto sopra indicato.
Si ritiene importante sottolineare quanto stabilisce ancora l’art.7 comma 2 del Decreto interministeriale, in relazione ai docenti soprannumerari per i quali si prevede una loro prioritaria assegnazione all’organico di potenziamento dell’offerta formativa e “Ove il numero di tali docenti ecceda anche la consistenza dell’organico dell’autonomia i docenti perdenti posto, individuati secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità, sono trasferiti d’ufficio e, in mancanza di sedi, assegnati all’ambito territoriale di riferimento”.
L’organico dell’autonomia non determina, comunque, la scomparsa delle Cattedre orario esterne, per le quali le disposizioni relativamente alla loro costituzione sono indicate nei commi 3 – 4 e 5 del succitato articolo 7.
Viene, infatti, stabilito che, per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto, di ciascuna sezione staccata o sede coordinata,si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, anche associate, della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa è disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica
Solo se gli spezzoni residui presenti nell’organico dell’istituzione scolastica, non possano essere utilizzati secondo le modalità indicate, è possibile costituire posti interi completando i medesimi all’interno dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa, nei limiti delle dotazioni regionali destinate.
Come specifica la Nota ministeriale 11728, infatti, i posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti della stessa autonomia scolastica
Qualora non sia possibile ricondurre gli spezzoni a posti interi nell’ambito dell’organico dell’autonomia, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa vigente.
Quindi la costituzione di cattedre orario con completamento esterno viene disposta soltanto se non è possibile effettuare il completamento con le altre modalità previste .
Eventuali spezzoni orari residui fino a 6 ore, come stabilisce il Decreto interministeriale nell’art.7 comma 6, possono essere assegnati dai dirigenti scolastici, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.
Si ritiene utile chiarire, inoltre, che nella scuola Secondaria di II grado , in presenza di una istituzione scolastica autonoma comprendente più ordinamenti con piano di studi distinto e differente, come chiarisce la Nota ministeriale 11728 del 29 aprile 2016, in attesa della definitiva applicazione del DPR 19/2016, che comporterà la completa revisione delle anagrafi del personale docente, nonché dei piani di studio delle scuole Secondarie di II grado e dei relativi piani orari, per questo primo anno di applicazione dell’organico triennale dell’autonomia si procederà ancora mantenendo distinti gli organici dei diversi ordinamenti presenti nell’unica autonomia scolastica salvo per quanto riguarda la definizione delle attività relative al potenziamento dell’offerta formativa.
Questa disposizione determina, quindi, la conferma delle modalità e delle disposizioni per l’individuazione del personale in soprannumero come previsto nel CCNI 2016/17, con la novità e l’avvertenza importante che, prima della determinazione dell’eventuale esubero, dovranno essere considerati anche i posti della relativa classe di concorso presenti nel potenziamento dell’offerta formativa.
Fonte: orizzonte scuola
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