Il Controllo Documentale sul Modello 730/2015 presentato
Domanda di un lettore: "Nei giorni scorsi ho modificato il mio modello 730 precompilato via internet senza l’intervento di un intermediario. Per quanto tempo devo conservare i documenti giustificativi?"

Risposta
Per rispondere al suddetto quesito, è opportuno richiamare la circolare 11/E del 2015, la quale ha chiarito che nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche e/o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale:
• il controllo documentale viene effettuato anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
• viene applicato il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche se quest’ultimo è determinato da eccedenze d'imposta.
In tal caso, resta in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni.
Pertanto è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Differente sarebbe stato invece il caso in cui la modifica fosse stata presentata tramite un intermediario. Innanzitutto, il controllo documentale andava effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, estendendo l’accertamento anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Inoltre, non si sarebbe applicato il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
Risposta
Per rispondere al suddetto quesito, è opportuno richiamare la circolare 11/E del 2015, la quale ha chiarito che nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche e/o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale:
• il controllo documentale viene effettuato anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
• viene applicato il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche se quest’ultimo è determinato da eccedenze d'imposta.
In tal caso, resta in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni.
Pertanto è opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Differente sarebbe stato invece il caso in cui la modifica fosse stata presentata tramite un intermediario. Innanzitutto, il controllo documentale andava effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, estendendo l’accertamento anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Inoltre, non si sarebbe applicato il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
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