martedì 21 aprile 2015

Spesometro 2015: Hai un anno per ravvederti


Passate le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA, è possibile porre rimedio ad eventuali errori.
Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
- per l’omessa comunicazione;
- o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro), in quanto applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Inoltre, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.

Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione.

Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza versare sanzioni - Va detto, infine, che molto ha fatto discutere la mancata riproposizione anche per il 2013 e 2014, del ravvedimento speciale, che potremmo definire “transitorio”, che era stato previsto dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente per l’invio dei dati del 2012.
Il contribuente deve indicare se si tratta di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, va indicato il protocollo telematico da annullare o sostituire, oltre al progressivo:
- Invio ordinario: è l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento (10/20 aprile 2015 per lo spesometro ordinario). L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere verificata nella ricevuta telematica;
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento (individuato dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica) contenuto nel file precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal sistema;
- Annullamento: è la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.

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