Dichiarazione 730/2015: maggiori responsabilità per CAF e professionisti
http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12106-dichiarazione-730-2015-maggiori-responsabilit-per-caf-e-professionisti.html
Da quest'anno cambiano le responsabilità per CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l'elaborazione e la trasmissione della dichiarazione 730. In caso di visto di conformità infedele, infatti, essi dovranno pagare l'imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati altrimenti applicati al contribuente.
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati entro il 15 aprile. Il contribuente potrà poi accettarla così com'è, modificarla oppure anche non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.
La dichiarazione 730 precompilata, tuttavia, non è l'unica novità di quest'anno inerente la predisposizione del 730. Infatti, sempre il Decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto un cambio di rotta con riguardo alle responsabilità di CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l'elaborazione e la trasmissione del modello 730, facendo ricadere su di essi il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi in caso di rilascio di visto di conformità infedele, anziché in capo al contribuente.
L'aumento delle responsabilità costringe CAF e professionisti a porre maggiore attenzione nella raccolta delle informazioni da parte dei contribuenti assistiti. Si consiglia, pertanto, di munirsi di una "check list", che riassuma tutti i dati ed i documenti da richiedere al contribuente, in modo da evitare il più possibile errori di compilazione.
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Le nuove responsabilità di CAF e professionisti
L'art. 6 del Decreto semplificazioni fiscali ha previsto che, in caso di rilascio, da parte del CAF o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione, questi dovrà pagare, in luogo della sanzione da € 258 a € 2.582, l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.
Se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso).
Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
E' stato poi stabilito che, ai fini della verifica del visto di conformità, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF/ professionista abilitato entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. La trasmissione della documentazione e dei chiarimenti richiesti deve avvenire per via telematica all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla richiesta (invece che 30 giorni, come previsto finora).
Lo stesso ampliamento temporale (da 30 a 60 giorni) è previsto per fornire ulteriori dati o elementi non considerati in sede di controllo del visto di conformità, nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali. In tal caso, se si provvede al pagamento delle maggiori imposte, degli interessi (dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione) e delle sanzioni entro 60 giorni dalla data di comunicazione del controllo formale, la sanzione per i CAF/professionisti abilitati è pari al 20% (2/3 del 30%).
Per garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata, il Decreto semplificazioni fiscali ha aumentato a 3 milioni di euro (prima 1.032.914 euro) il massimale minimo della polizza assicurativa richiesta a CAF e professionisti abilitati.
Da quest'anno cambiano le responsabilità per CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l'elaborazione e la trasmissione della dichiarazione 730. In caso di visto di conformità infedele, infatti, essi dovranno pagare l'imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati altrimenti applicati al contribuente.
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati entro il 15 aprile. Il contribuente potrà poi accettarla così com'è, modificarla oppure anche non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.
La dichiarazione 730 precompilata, tuttavia, non è l'unica novità di quest'anno inerente la predisposizione del 730. Infatti, sempre il Decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto un cambio di rotta con riguardo alle responsabilità di CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l'elaborazione e la trasmissione del modello 730, facendo ricadere su di essi il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi in caso di rilascio di visto di conformità infedele, anziché in capo al contribuente.
L'aumento delle responsabilità costringe CAF e professionisti a porre maggiore attenzione nella raccolta delle informazioni da parte dei contribuenti assistiti. Si consiglia, pertanto, di munirsi di una "check list", che riassuma tutti i dati ed i documenti da richiedere al contribuente, in modo da evitare il più possibile errori di compilazione.
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Le nuove responsabilità di CAF e professionisti
L'art. 6 del Decreto semplificazioni fiscali ha previsto che, in caso di rilascio, da parte del CAF o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” relativo alla dichiarazione, questi dovrà pagare, in luogo della sanzione da € 258 a € 2.582, l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.
Se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso).
Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
E' stato poi stabilito che, ai fini della verifica del visto di conformità, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF/ professionista abilitato entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. La trasmissione della documentazione e dei chiarimenti richiesti deve avvenire per via telematica all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla richiesta (invece che 30 giorni, come previsto finora).
Lo stesso ampliamento temporale (da 30 a 60 giorni) è previsto per fornire ulteriori dati o elementi non considerati in sede di controllo del visto di conformità, nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali. In tal caso, se si provvede al pagamento delle maggiori imposte, degli interessi (dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione) e delle sanzioni entro 60 giorni dalla data di comunicazione del controllo formale, la sanzione per i CAF/professionisti abilitati è pari al 20% (2/3 del 30%).
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