Incentivi assunzioni rosa. Dietrofront dell’INPS
È stato ripristinato lo sgravio contributivo, in precedenza sospeso, per l’assunzione delle quote rosa
Premessa - A distanza di pochi giorni, l’INPS torna a parlare nuovamente di incentivi per l’assunzione delle quote rosa. E questa volta lo fa stabilendo il ripristino del bonus che riconosce uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea”. Nei giorni scorsi, infatti, l’INPS aveva decretato lo stop degli incentivi – a decorrere dal 1° luglio 2014 – per le nuove assunzioni delle suddette categorie di lavoratrici, a causa della mancata proroga della Carta degli aiuti a finalità regionale. Tale decisione, ora, è da ritenersi non più valida, in quanto è possibile continuare a considerare utili ai fini dell’applicazione dell’incentivo le aree indicate nella Carta di aiuti a finalità regionale, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 6319 di ieri.
Bonus assunzioni – In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012), valevoli dal 1° gennaio 2013, che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di:
• uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’incentivo spetta in caso di: assunzioni a tempo indeterminato; assunzioni a tempo determinato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per assunzioni a tempo parziale e per scopo di somministrazione. A essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano esclusi, invece: i rapporti di lavoro domestico; intermittente; ripartito e accessorio. Lo sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, dura: per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.
Bonus ripristinato – A seguito del mancato rinnovo della Carta di aiuti a finalità regionale (prorogato solo fino al 30 giugno 2014), l’INPS aveva sospeso in via cautelare – dal 1° luglio 2014 - gli incentivi previsti per l’assunzione di “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea”. Ora, però, l’INPS - dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - ha specificato che, poiché l’incentivo previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le aree indicate nella Carta di aiuti a finalità regionale, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta. Di conseguenza è da considerarsi ripristinata la possibilità di riconoscere l’incentivo anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014. Ai fini operativi, invece, la procedura di elaborazione automatica dei “moduli 92-2012” verrà aggiornata per ammettere le relative istanze. Infatti, l’esito negativo attribuito alle istanze con la motivazione del mancato rinnovo della Carta sarà annullato automaticamente dai sistemi informativi centrali e sostituito con un esito positivo di accoglimento, con contestuale attribuzione del Codice di Autorizzazione “2H” in favore delle matricole interessate.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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