NOVITA’ SULLA CASA 2014: CONTRATTI DI AFFITTO / VENDITA

La legge di stabilità ha apportato alcune importanti novità che riguardano gli immobili oggetto di contratti di affitto / vendita.

Con il nuovo anno è scattato il divieto di pagare in contanti l’affitto di abitazioni. Il divieto riguarda anche le locazioni per universitari e quelle turistiche – le uniche eccezioni sono rappresentate dagli immobili non abitativi e dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica. D’ora in poi bisognerà utilizzare mezzi tracciabili come assegni o bonifici.

La sanzione, in caso di violazione, va dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 D.Lgs 231/2007), con un importo minimo di € 3.000.  Inoltre se il canone di locazione viene pagato i  contanti dal 1 gennaio 2014, sia il locatore che il conduttore perdono il diritto alle agevolazioni e detrazioni fiscali, come ad esempio la riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati, la cedolare secca , la detrazione affitto per studenti universitari, ecc. E’ attribuita al Comune l’attività di monitoraggio.

La seconda novità riguarda l’Attestato energetico APE, infatti dal 24/12/2013 non è più obbligatorio allegare L’Ape al contratto di locazione per le singole unità immobiliari. In capo al locatore rimane l’obbligo di fornire al conduttore le informazioni inerenti la prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come le si possono dedurre dall’attestato messo a disposizione dell’inquilino prima della conclusione del contratto (art. 6, c. 2, D.Lgs 192/05, modificato dalla L 90/13). Ne contratto poi, dovrà essere inserita una apposita clausola con cui il conduttore attesta di aver ricevuto le informazioni di prestazione energetica dell’edificio (art.6, c.3, D.Lgs. 192/05).

L’obbligo, invece, rimane per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso.
Si può sanare la situazione per i contratti stipulati dal 4 agosto al 23 dicembre 2013 senza l’Ape pagando la sanzione prevista: da 1.000 a 4.000 euro, la metà se di durata inferiore ai tre anni. Resta l’obbligo di allegare l’Ape al rogito in caso di vendita, cambia però la punizione in caso di violazione: non c’è più la nullità del rogito ma una sanzione da 3 a 18.000 euro.

Cambia anche l’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari: si pagherà il 9% di base ed il 2% per la prima casa, con un minimo di 1.000 euro e 50 + 50 euro di imposte catastali. Se dovute in somma fissa, passano poi da 168 a 200 euro le imposte di registro e catastali.

Ultima novità: l’acquirente pagherà il prezzo dell’immobile al notaio al rogito, e la somma sarà versata al venditore solo alla trascrizione dell’atto. La novità, per essere operativa, attende il varo di un regolamento attuativo.

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