Lavoro occasionale: Comunicazione online dal 28 marzo
Dal 28 marzo l’inizio di un lavoro occasionale dovrà essere comunicato al Ministero del Lavoro per via telematica. Lo prevede l’art. 13 del DL n. 146 del 21 ottobre 2021 (“decreto fiscale”).
La procedura è attiva nella sezione “servizi lavoro” (cliclavoro) del Ministero del Lavoro, al quale si può accedere mediate credenziali digitali.
Ma quali sono i rapporti di lavoro occasionale che devono necessariamente essere comunicati e quando? La normativa prevede che alla comunicazione online siano assoggettati tutti i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nell’art. 2222 del codice civile.
La comunicazione deve essere fatta dai committenti con la qualifica di imprenditori prima dell’insaturazione di ogni rapporto di lavoro occasionale (almeno 24 ore prima). Salvo i casi di urgenza. Ciò al fine di prevenire forme di elusione e rapporti di lavoro non regolare.
La mancata comunicazione sul sito internet Cliclavoro del Ministero farà scattare da parte dell’Ispettorato del Lavoro una sanzione che va da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore senza che possa essere emessa diffida.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i rapporti di lavoro coordinati e continuati (co.co.co.), peraltro già oggetto di “CO”, così come le collaborazioni occasionali che non superino determinati importi retributivi annuali (ex voucher).
Ma anche le professioni intellettuali soggette a ritenuta d’acconto e a cessione di diritti d’autore (giornalisti free lance) e i riders che svolgono attività di lavoro autonomo.
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