Assegno temporaneo figli minori dal 1 luglio 2021
Il Decreto Legge 8 giugno 2021 n. 79, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza, ha introdotto una misura immediata e temporanea per i figli minori. L’Assegno temporaneo, determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell’ISEE, è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dal 1 Luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF).
Potranno quindi beneficiare solo coloro che non hanno già diritto all’ANF, e quindi:
– Lavoratori autonomi
– Disoccupati
– Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
– Titolari di pensione da lavoratore autonomo
– Nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno temporaneo verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE, fino ad azzerarsi al valore ISEE di 50.000 euro. Bisogna, quindi, innanzitutto richiedere ed elaborare il modello ISEE.
Le domande potranno essere presentate entro dicembre 2021, ma per quelle presentante entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto a partire dal mese di luglio 2021. Per quelle presentate da Ottobre, l’assegno verrà corrisposto da quel momento in poi.
Il pagamento avviene al genitore richiedente con accredito sul conto corrente, libretto postale o carta di pagamento con IBAN.
I percettori di reddito di cittadinanza (RdC) non dovranno presentare domanda in quanto la quota spettante di assegno temporaneo per i figli verrà corrisposto automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
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