Naspi 2021 semplificata
L'art. 16 del Decreto Sostegni n. 41 2021 prevede che i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori dipendenti NASPI siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 12 2021 senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (come previsto da artl 3 comma 1 lett.c D. lgs. n.22 2015)
L'INPS ha fornito le specifiche istruzioni con la circolare 65 del 19 aprile.
L'istituto precisa che per tutto l'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 per la prestazione saranno richiesti quindi i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione involontario (cioè a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro)
tredici settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Ne deriva che le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data di pubblicazione della circolare INPS, saranno riesaminate d'ufficio, tenendo conto della novità normativa.
Vale la pena ricordare forse che i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere invece:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI
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