mercoledì 21 aprile 2021

Naspi 2021 semplificata

 L'art.  16  del Decreto Sostegni n. 41 2021  prevede che i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori dipendenti NASPI  siano  concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021)  e fino al 31 12 2021  senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive  nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (come previsto da artl 3 comma 1 lett.c D. lgs. n.22 2015)


L'INPS ha fornito le specifiche istruzioni con la circolare 65 del 19 aprile. 

L'istituto  precisa che per tutto l'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021  per la prestazione saranno richiesti quindi i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione involontario (cioè a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro)

tredici settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ne deriva che le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data  di pubblicazione della circolare INPS,  saranno riesaminate d'ufficio, tenendo conto della novità normativa.

Vale la pena ricordare forse che i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, compresi:

  1. apprendisti;
  2. soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  3. personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  4. dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere invece:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI

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