Stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio

A causa del permanere dello stato di emergenza, sanitaria ed economica, la temuta ondata di cartelle predisposte dall’Agenzia Entrate Riscossione e da notificare ai contribuenti – pari a circa 50 milioni di atti in tutta Italia – è stata scaglionata con un recente provvedimento del Governo: gli invii partiranno da marzo 2021 e proseguiranno nell’arco dei 12 mesi successivi.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, il 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Dl n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pa superiori a 5mila euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020, e quindi dal 19/5/2020, che ha introdotto tale previsione normativa, l’agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

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