Rientri nei DISPENSATI dal Modello 730/2019 oppure no?
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
hanno conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle istruzioni del Modello;
sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare sono obbligati:
i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. Redditi PF 2019 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2019 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
Pertanto, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:
dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
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