AL 30 APRILE 2019 LA “ROTTAMAZIONE TER” E IL SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE
Gli articoli da 3 a 5 del D.L. 119/2018 hanno riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all’Iva riscossa all’importazione. Ai fini della definizione agevolata “rottamazione ter” è necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2019 (ovvero in modalità rateale).
La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di saldo e stralcio delle imposte (e relative sanzioni e interessi) e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore a 20.000 euro.
La scadenza del 30 aprile 2019 per la rottamazione ter
I soggetti (privati, imprese, enti, etc.) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devono presentare l’istanza con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.
I contribuenti possono estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando le somme dovute estinguendo il debito al netto di sanzioni e interessi. Con riferimento agli importi dovuti, nulla è variato rispetto alle passate edizioni della sanatoria: anche con la rottamazione ter, infatti, il vantaggio della definizione agevolata consiste essenzialmente nell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, il costo di notifica della cartella e l’aggio di riscossione.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.
Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al link
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.
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