La proroga della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e del “bonus mobili”
Possono fruire della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio/ristrutturazione i possessori o i detentori di immobili residenziali assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (comprese le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, e soggetti a questi equiparati).
La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.
È stato prorogato anche il “bonus mobili” per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, a condizione che sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio/ristrutturazione in data successiva al 1° gennaio 2018 e comunque antecedente all’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico. Si tratta della detrazione Irpef del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento, nel limite di spesa complessivo di euro 10.000.
Si ricorda alla gentile Clientela che per alcuni interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “bonus mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato. Una guida rapida che individua per quali interventi sia necessaria la comunicazione all’ENEA è disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.
Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).
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